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Il Sistema EES (Entry/Exit System) e le sue implicazioni giuridiche in area Schengen e in Italia 

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Il sistema EES (Entry/Exit System), entrato in vigore dal 12 ottobre 2025, è un sistema informatico automatizzato che rappresenta un passaggio cruciale nel processo di digitalizzazione e armonizzazione delle politiche europee in tema di controllo delle frontiere e gestione dei flussi migratori.

Indice dei Contenuti

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Entrata in vigore del sistema EES e piena operatività entro il 10 aprile 2026 

Dal 12 ottobre 2025 è entrato in funzione il (relativamente) nuovo sistema EES (Entry/Exit System). Tale sistema informatico automatizzato, cui aderiscono 29 Paesi europei che applicano l’acquis Schengen (da non confondersi con gli Stati membri dell’Unione Europea), richiede la registrazione elettronica dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’area Schengen per soggiorni di breve durata.  

Gli Stati membri introdurranno gradualmente tale sistema alle proprie frontiere esterne, con una raccolta dati che inizierà per fasi sino al raggiungimento della piena operatività prevista entro il 10 aprile 2026. 

Fonte normativa di riferimento: il Regolamento UE/2017/2226 

La base giuridica è rappresentata dal Regolamento (UE) 2017/2226 del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri. Il Regolamento definisce, inoltre, le condizioni di accesso al sistema per finalità di contrasto alle frodi identitarie e alla migrazione irregolare, modificando la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i Regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011. 

Ambito di applicazione soggettivo 

L’ambito di applicazione soggettivo è quello di tutti i cittadini di Paesi terzi (extra UE e UE non Schengen) che viaggiano per un soggiorno di breve durata in un paese europeo che utilizza l’EES e che 

  • siano in possesso di un visto per soggiorni di breve durata o 
  • non necessitino di un visto per soggiornare per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, in virtù di accordi internazionali con l’Unione Europea. 

Le eccezioni a tale disciplina sono elencate all’art. 2(3) del suddetto Regolamento UE/2017/2226. Tra queste vi sono: 

  • cittadini dei paesi europei che utilizzano il sistema EES, nonché ai cittadini di Cipro e dell’Irlanda; 
  • cittadini di paesi terzi che sono titolari di una carta di soggiorno e hanno un legame immediato con un cittadino dell’UE; 
  • cittadini di paesi terzi che sono in possesso di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno e hanno un legame immediato con un cittadino di un paese terzo che può viaggiare in tutta Europa come un cittadino dell’UE; 
  • cittadini di paesi terzi che si recano in Europa nell’ambito di trasferimenti intra-societari o per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari; 
  • titolari di permessi di soggiorno e di visti per soggiorni di lunga durata; 
  • cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o della Santa Sede; 
  • coloro che sono esonerati dai controlli di frontiera o che beneficiano di determinati privilegi ai fini di tali controlli (ad es. capi di Stato, diplomatici accreditati, lavoratori transfrontalieri, ecc.). I diplomatici che viaggiano per soggiorni di breve durata possono essere esentati dalla registrazione nell’EES a determinate condizioni; 
  • membri delle forze armate che viaggiano nell’ambito della NATO o della Partnership per la pace e sono titolari dei documenti di identità e di missione individuali o collettivi previsti dalla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, nonchè personale civile e relative persone a carico di cui alla stessa convenzione; 
  • coloro che non sono tenuti ad attraversare le frontiere esterne esclusivamente ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti; 
  • titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale valido; 
  • membri dell’equipaggio di treni passeggeri e merci che effettuano coincidenze internazionali; 
  • coloro che sono in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato o di un documento di transito agevolato valido, purché viaggino in treno e non scendano in alcun punto del territorio di uno Stato membro dell’UE. 

Il calcolo del periodo di soggiorno consentito 

Il periodo cumulativo massimo di 90 giorni sarà calcolato in una c.d. rolling window di 180 giorni per tutti i paesi che utilizzino l’EES, anche laddove si soggiorni in Stati membri diversi, come previsto dall’acquis Schengen, di cui si riporta, per praticità, il Calcolatore Schengen. 

Il servizio viene anche offerto dallo Studio A&P attraverso il software Atlasposting dello Studio A&P, per la gestione delle trasferte internazionali. Un esempio è quello fornito di seguito: 

Per approfondire, si rimanda alla pagina esplicativa del servizio dedicata

Dati raccolti e registrati dal Sistema EES 

I dati raccolti, oltre ai consueti dati personali ricavati dal documento di viaggio, saranno i dati biometrici, e in particolare foto del volto e impronte digitali (queste ultime soltanto per cittadini che sia esenti da visto), nonché eventuali informazioni inerenti al rifiuto d’ingresso. 

Rifiuto di fornire dati richiesti ai confini italiani 

A livello interno, l’obbligo di cooperare alla raccolta di tali dati è stato recepito dall’art. 4, comma 1-ter del Testo Unico dell’Immigrazione (d.lgs. 286/1998), così come novellato dal d.lgs. 69/2023. In caso di rifiuto di fornire i dati richiesti troverà, dunque, applicazione l’art. 10, comma 1 dello stesso T.U. in materia di respingimento. 

Conseguenze in caso di superamento dei limiti di soggiorno previsti nei paesi che adottano il sistema EES (c.d. overstay)

Tra le sanzioni che possono trovare applicazione vi sono: 

  • segnalazione nel sistema come “overstayer”, con conseguente diffusione di tale indicazione in tutti i paesi aderenti; 
  • eventuale adozione di provvedimenti di espulsione dal Paese, ordine di lasciare il territorio o accompagnamento al confine (privilegiando, come regola generale prevista a livello UE, il rimpatrio volontario); 
  • l’irrogazione di una pena pecuniaria di importo variabile a seconda della normativa del Paese in cui viene superato il limite temporale; 
  • possibile divieto di reingresso nell’intera area Schengen per un determinato periodo che può estendersi da 1 a 5 anni nei casi più gravi; 
  • l’irregolarità registrata nel sistema EES che può influire negativamente su future richieste di visti o permessi. 

Normativa e giurisdizione applicabile 

La normativa che troverà applicazione in tali casi sarà quella dello Stato di ultima permanenza, e, dunque, quello in cui dovrà avvenire l’uscita dall’area Schengen.  

L’analisi del caso concreto e del comportamento serbato dal soggetto coinvolto nella violazione della normativa in esame (es. quando non sia stato concesso un termine per il rientro volontario oppure quando l’obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato) hanno un ruolo fondamentale nella discrezionalità che ciascuno Stato ha facoltà di utilizzare nell’irrogazione delle sanzioni. 

Entry ban 

Nei casi più gravi, vi è inoltre la possibilità che, unitamente al provvedimento di rimpatrio adottato ai sensi della Direttiva Rimpatri UE/2008/115, venga emesso anche un c.d. entry ban, un divieto di reingresso nell’intera area Schengen, fino ad un massimo di 5 anni. Un tale provvedimento, con l’entrata in funzione del sistema EES, viene inserito nel sistema digitalizzato e accessibile a tutte le autorità degli Stati aderenti, andando a generare un alert in caso di tentativo di reingresso nel suddetto periodo di ban.  

In tali casi, il conseguente rifiuto di ingresso viene registrato allo stesso modo nel sistema, con possibilità di controllo e consultazione dei dati da parte di tutti coloro che ne abbiano accesso. 

Normativa italiana 

Con specifico riferimento all’Italia, poi, occorre sottolineare che il cittadino di uno Stato terzo che abbia soggiornato per un periodo superiore a 90 giorni nell’area Schengen, sarà soggetto alle norme del Titolo II, Capo II del Testo Unico dell’Immigrazione, rubricato “Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione”.  

Troverà dunque applicazione, ad esempio, l’art. 10, in tema di respingimento; l’art. 10-bis in tema di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, che richiama in particolare le norme in tema di presentazione immediata dell’imputato di cui al d.lgs. 274/2000 sulla competenza penale del Giudice di Pace e prevede una sanzione che, seppur pecuniaria, ha carattere penale, con una cornice edittale che va dai 5.000 ai 10.000 euro, senza la possibilità che trovi applicazione l’art. 162 c.p. (oblazione nelle contravvenzioni); o ancora, tra gli altri, l’art. 16, “Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione”, laddove, in relazione ai casi più gravi di condanna vengono stabiliti dei termini diversi di durata dell’espulsione, nonché casi di esenzione. 

Si deve sottolineare come l’introduzione del sistema digitale e la raccolta dei dati biometrici porterà ad una implementazione della efficacia dei controlli di frontiera e conseguentemente ad un incremento delle infrazioni rilevate.  

Eventuali violazioni anche formali delle procedure e delle tempestiche di permanenza si tradurranno dunque da un lato in verosimili provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale e conseguente divieto di reingresso in area Schengen, ma anche in denunce di carattere penale alla A.G. per la violazione dell’art. 10 bis del T.U. sulla immigrazione. 

Ininfluente il possesso di un doppio passaporto 

Viene altresì posto un limite alla pratica elusiva dell’utilizzo del doppio passaporto, attraverso la quale allo scadere del periodo di soggiorno massimo di 90 giorni, veniva tentato il reingresso con il secondo passaporto, facendo ripartire, in tale modo, il conteggio del periodo utile. 

Esempi pratici per aziende 

  1. Ingresso con soggiorno in più Stati: lavoratore dipendente di una filiale UK che viene invitato da una filiale italiana per 60 giorni e si trattiene nell’area Schengen presso la filiale francese per altri 60 giorni – in tal caso, il sistema EES sarà in grado, a differenza del passato, di rilevare in automatico tale violazione e indicarlo come overstayer, con l’applicazione di tutte le conseguenze elencate sopra. 
  1. Lettera di invito e soggiorno presso alloggio aziendale: lavoratore con cittadinanza americana e dipendente di un’azienda fornitrice in Uruguay invitato da una filiale italiana con visto business che entra nello stabilimento per training e alloggia presso un locale messo a disposizione dalla stessa azienda e, anzichè uscire dal Paese entro il termine previsto, rimane per ulteriori dieci giorni. In tali casi, le autorità potranno valutare anche l’eventuale responsabilità dell’azienda ospitante, oltre a procedere all’irrogazione delle sanzioni nei termini sopra indicati. Per ulteriori approfondimenti sul visto business, si rimanda alla pagina di servizio dedicata

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
UE Regolamento (UE) 2017/2226 2017/2226 / 30/11/2017 Leggi di più
Governo italiano T.U. dell'immigrazione 286 / 25/07/1998 Leggi di più
UE Direttiva 2008/115/CE 2008/115/EC / 16/12/2008 Leggi di più

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