Focus sui possibili regimi fiscali in vigore in Italia per le imprese individuali. Caratteristiche e differenze principali nella tassazione e requisiti di accesso ai regimi fiscali per la scelta più adatta alla tua attività.
In relazione alle caratteristiche dell’attività e dalle caratteristiche personali è possibile scegliere il regime fiscale da adottare. Certamente, regime fiscale e contabile vanno di pari passo, ma in alcuni casi è possibile scegliere tra quello che maggiormente può soddisfare le esigenze dell’attività che vogliamo svolgere.
Vediamo, quindi, di seguito le caratteristiche dei principali regimi fiscali in vigore in Italia:
Indice dei contenuti
- Il regime ordinario
- L’imposta sul reddito delle persone fisiche
- Il regime forfettario
- Requisiti e determinazione del reddito del regime forfettario
- Regime start-up
- Cause di esclusione del regime forfettario
- Riferimenti Normativi
- Supporto dello studio A&P
1. Regime ordinario
Il regime ordinario è il regime fiscale e contabile sicuramente più complesso. Questo regime prevede alcune regole più specifiche per la fatturazione, come l’obbligo della fatturazione elettronica e l’applicazione dell’IVA in fattura, e numerosi diversi adempimenti.
Uno di questi adempimenti, l’imprenditore deve predisporre i libri obbligatori ed effettuare le registrazioni contabili come previsto dagli art. da 13 a 22, D.P.R. 600/1973, che contengono disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e ai fini IVA.
Tra i vari diversi adempimenti annuali e periodici, oltre alla dichiarazione dei redditi, vi sono ad esempio:
- Liquidazione periodica dell’IVA
- Dichiarazione annuale IVA
- Modello ISA o ex studi di settore
- Modello 770
2. Imposta sul reddito delle persone fisiche
Nel regime ordinario il calcolo delle tasse viene effettuato sulla differenza tra il fatturato annuo e i costi deducibili relativi all’attività ottenendo così il reddito annuo, ovvero la base imponibile per il calcolo dell’IRPEF.
Ricordiamo che anche i contributi previdenziali INPS pagati nel corso dell’anno di riferimento sono deducibili dal reddito e contribuiscono all’abbattimento della base imponibile su cui viene calcolata l’imposta.
Per le persone fisiche l’aliquota dell’IRPEF cambia in base al reddito tramite un sistema progressivo a scaglioni:
- 23% fino a 15.000 euro di reddito
- 25% oltre 15.000 fino a 28.000 euro di reddito
- 35% oltre 28.000 fino a 50.000 euro di reddito
- 43% oltre a 50.000 euro di reddito
3. Regime forfettario
Il regime forfettario è un regime fiscale introdotto dalla Legge n.190/2014, anche se ha subito notevoli modifiche dall’art. 1, co. 9-11 della Legge n. 145/2018, che comporta notevoli vantaggi dal punto di vista della tassazione e dal punto di vista del numero di adempimenti previsti.
Questo regime non prevede l’iva, non prevede l’applicazione della ritenuta d’acconto, non prevede ancora l’obbligo di fatturazione elettronica in alcuni casi e non prevede la tenuta di scritture contabili come previsto dagli art. da 13 a 22, D.P.R. 600/1973.
Pertanto, ad esempio, gli adempimenti periodici e annuali citati nella sezione precedente sul regime ordinario non sono previsti da questo regime comportando un’importante semplificazione in materia contabile e fiscale a patto che vengano rispettati alcuni requisiti di accesso al regime.
4. Determinazione e requisiti di reddito del regime forfettario
Per poter accedere al nuovo regime forfetario è stato previsto un primo unico requisito oggettivo in merito al limite di ricavi/compensi identico per ciascun codice attività Ateco pari ad 65.000 euro.
Il secondo requisito oggettivo riguarda la spesa relativa al personale dipendente o ai collaboratori in quanto tali somme non possono eccedere il limite di 20.000 euro annui, tra cui rientrano anche le somme corrisposte per prestazioni di lavoro effettuate dai propri familiari.
La determinazione del reddito imponibile, si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice Ateco che contraddistingue l’attività svolta.
Pertanto, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all’attività, ad eccezione dei contributi previdenziali versati che rimangono deducibili dal reddito concorrendo alla formazione della base imponibile di calcolo dell’imposta sostitutiva del regime.
Con l’applicazione di questo regime, sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali in misura pari al 15% (o addirittura al 5% in presenza delle condizioni previste per le “start-up “), particolarmente vantaggiosa rispetto agli scaglioni di applicazione dell’aliquota IRPEF.
5. Regime start-up
È prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta nella misura del 5% per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi (5 anni). Per poter beneficiare del regime di vantaggio “start up” è necessario che:
- Il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
- L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione
- Qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario
6. Cause di esclusione del regime forfettario
Oltre ad alcuni requisiti di accesso, il regime possiede anche alcune cause di esclusione tra cui:
- Non può essere applicato nel caso in cui, contemporaneamente all’attività di impresa e/o lavoratore autonomo, sia anche socio di società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR.
- Non possono avvalersi del regime forfetario coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporto di lavori o siano intercorsi nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
- Non possono avvalersi del regime forfetario le attività che hanno accesso a particolari regimi iva speciali quali: agricoltura, tabacchi, fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia, rivendita di documenti di trasporto pubblico, intrattenimenti e giochi, agenzie di viaggio, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, vendite all’asta di oggetti d’arte
- Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi.
- Non possono applicare il regime forfetario i soggetti non residenti. Tuttavia, il regime è applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito.