La Legge n. 215/2021 ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione, finalizzato a โsvolgere attivitร di monitoraggio e di contrastare forme elusiveโ nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Soggetti obbligati
il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualitร di imprenditori.
Collaborazione Autonoma occasionale assoggettata a comunicazione preventiva
Rapporti riconducibili al lavoro autonomo dellโarticolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dellโarticolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, proprio in ragione della natura occasionale, saltuaria, dellโattivitร svolta.
Pertanto, sono escluse da notifica altre tipologie di lavoratore autonomo, quali:
- co.co.co;
- Rapporti aventi a oggetto le professioni intellettuali riconducibili allโarticolo 2229 del Codice civile (professionisti iscritti ad albi;
- Prestazioni occasionaliโฏsecondo lโarticolo 54-bis del Dl 50/2017 (gestite con il โlibretto di famigliaโ);
- Nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il Dl 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr).
Contenuto della notifica
La comunicazione potrร essere direttamente inserita nel corpo dellโe-mail, senza alcun allegato, e dovrร avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarร considerata omessa:
- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione dellโattivitร ;
- Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrร considerarsi compiuta lโopera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nellโipotesi in cui lโopera o il servizio non sia compiuto nellโarco temporale indicato sarร necessario effettuare una nuova comunicazione.
- Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dellโincarico.
Modalitร operative di invio notifica
La comunicazione potrร essere effettuata mediante posta elettronica inviando i dati obbligatori di cui al punto precedente allโindirizzo dellโispettorato del lavoro territorialmente competente.
Elenco consultabile alla presente pagina web.
Tempistiche
- Collaborazioni occasionaliโฏiniziate dal 21/12/2021 e giร concluse o in essere allโ11/01/2022 (indipendentemente dalla data di inizio): scadenza 18 gennaio.
- Collaborazioni decorrenti dal 12/01/2022: la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioรจ prima dellโavvio dellโattivitร .
- Collaborazioni occasionali iniziate prima del 21/12/2021 e giร concluse: nessuna comunicazione.
Sanzioni
Lโomissione o il tardivo invio della comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ciascun contratto, senza possibilitร di applicare la procedura di diffida.