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Soggetto non residente – rimborso dell’IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia – articolo 38–bis2 del DPR n. 633 del 1972 

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Indice dei Contenuti

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Con la risposta a interpello n. 449/2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è comunque possibile richiedere il rimborso IVA pagata in Italia, anche a seguito della mancata individuazione delle merci, attraverso il ‘portale elettronico’, purché non sussistano cause ostative previste dall’articolo 38­-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. 

Il quesito dell’istante 

Il contribuente è una società Svedese, la quale svolge attività di commercio e non ha una stabile organizzazione in Italia né alcuna identificazione diretta ai fini IVA. La sua attività di commercio prevede l’acquisto di merci da produttori sia UE che fuori UE e, nel caso specifico, sono state acquistate merci da produttori Finlandesi e rivendute in Italia. 

Viene emessa quindi fattura senza applicazione dell’IVA ma successivamente l’Istante si accorge che le merci non originavano dalla Finlandia bensì dall’Italia stessa. In accordo con i fornitori e sostenendo che l’operazione era rilevante ai fini IVA, i fornitori decidono di applicare l’IVA al 22% mentre il prestatore finale applica il principio del Reverse Charge. 

A seguito della nascita del credito l’Istante chiede all’Agenzia chiarimenti sulla: 

«­necessità di identificazione in Italia al fine di regolarizzare la propria posizione in ordine alle operazioni effettuate; ed ­individuazione della procedura più idonea ad ottenere il rimborso dell’imposta versata in Italia»

La posizione dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in assenza di cause ostative, l’Istante, in quanto soggetto passivo UE, può richiedere a rimborso l’IVA pagata in Italia attraverso il “portale elettronico” chiarendo inoltre le modalità e le tempistiche con cui effettuare tale richiesta: 

  • Annuale 
  • Trimestrale 

L’Agenzia specifica che la richiesta per il rimborso dell’IVA trimestrale può essere effettuata solamente a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento e che tale richiesta non può essere presentata oltre il 30 settembre dell’anno successivo.  

Per la richiesta annuale invece, la richiesta di rimborso annuale può essere effettuata a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello di riferimento per il rimborso, ed entro il 30 settembre dello stesso anno. 

Inoltre, specifica che in caso di richiesta di rimborso per un periodo inferiore ai tre mesi, il soggetto passivo può presentare fin da subito richiesta annuale (quindi senza dover necessariamente attendere il primo giorno successivo al trimestre) se già consapevole che le operazioni richieste a rimborso sono riferite solo a quel periodo. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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