Secondo l’Agenzia delle Entrate i compensi erogati a chi svolge la professione di modello per l’esecuzione di sessioni di photo shooting e i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53 comma 1 del TUIR in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti dalla normativa italiana.
Classificazione della compensazione
Trattandosi di soggetti non residenti, il criterio di territorialità va individuato ai sensi dell’articolo 23 comma 1, lett. D) del TUIR dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Con riferimento ai compensi erogati per i diritti di utilizzazione dell’immagine, si richiama la risposta n. 139 pubblicata il 3 marzo 2021 in base alla quale, ai fini territoriali, occorre avere riguardo al luogo di svolgimento dell’attività artistica o professionale ove i proventi sono correlati, ovvero l’Italia. In base a quanto stabilito dall’Agenzia, anche tali compensi si qualificano come redditi di lavoro autonomo, in quanto, seppure non strettamente riconducibili all’attività di cantante, attore o influencer, ne sono tuttavia connessi. Infatti, questo tipo di compensi relativi ai diritti di immagine configurano lavoro autonomo ex articolo 54 comma 1-quater del TUIR.
Implicazioni fiscali
Pertanto, si rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 25 comma 2 del DPR 600/73 con conseguente ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 30%, ma le società e gli enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricompresi fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, ne sono, in linea di principio, oggettivamente esclusi in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. Pertanto, se la società non residente non ha una stabile organizzazione in Italia, non sarà tenuta ad applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte ai modelli e ai testimonials non residenti.