Diritti d’immagine: tassazione in Italia con prestazione artistica resa in Italia

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L’Agenzia delle Entrate precisa che i compensi erogati per la cessione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione economica del diritto all’immagine dell’artista costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54, comma 1-quater del TUIR, nel presupposto che l’attività artistica sia esercitata per professione abituale secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 1 del TUIR. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto d’immagine sono considerati come componenti positivi “aggiuntivi” del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell’esercizio dell’attività professionale.

Il Criterio di Territorialità

Un punto critico è legato ai criteri di territorialità. Il criterio che deve essere individuato è regolato in base all’articolo 23, comma 1 lett d) del TUIR. Prendendo in considerazione il luogo di svolgimento dell’attività e non quello di sfruttamento economico del diritto d’immagine, si applicherà la ritenuta a titolo definitivo del 30% prevista per i soggetti non residenti (articolo 25, comma 2 del DPR 600/73).

Ulteriori Soluzioni

Inoltre, per ovviare alle difficoltà legate alla “localizzazione” di tali compensi si possono:

  • Adottare gli stessi criteri di territorialità previsti per i compensi riferiti all’attività artistica o sportiva;
  • Adottare i criteri analitici legati alla peculiarità dei compensi aggiuntivi per diritti di immagine, andando ad individuare i luoghi in cui il diritto viene sfruttato.

Purtroppo, la risposta data dall’Agenzia delle Entrate, non pare sia estensibile ai casi in cui il diritto di immagine abbia natura autonoma rispetto alla prestazione in quanto cambierebbero sia i criteri di territorialità che il regime convenzionale

Riferimenti Normativi

Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) n. 917/1986

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