LโAgenzia delle Entrate precisa che i compensi erogati per la cessione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione economica del diritto allโimmagine dellโartista costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dellโarticolo 54, comma 1-quater del TUIR, nel presupposto che lโattivitร artistica sia esercitata per professione abituale secondo quanto previsto dallโarticolo 53, comma 1 del TUIR. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto dโimmagine sono considerati come componenti positivi โaggiuntiviโ del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nellโesercizio dellโattivitร professionale.
Il Criterio di Territorialitร
Un punto critico รจ legato ai criteri di territorialitร . Il criterio che deve essere individuato รจ regolato in base allโarticolo 23, comma 1 lett d) del TUIR. Prendendo in considerazione il luogo di svolgimento dellโattivitร e non quello di sfruttamento economico del diritto dโimmagine, si applicherร la ritenuta a titolo definitivo del 30% prevista per i soggetti non residenti (articolo 25, comma 2 del DPR 600/73).
Ulteriori Soluzioni
Inoltre, per ovviare alle difficoltร legate alla โlocalizzazioneโ di tali compensi si possono:
- Adottare gli stessi criteri di territorialitร previsti per i compensi riferiti allโattivitร artistica o sportiva;
- Adottare i criteri analitici legati alla peculiaritร dei compensi aggiuntivi per diritti di immagine, andando ad individuare i luoghi in cui il diritto viene sfruttato.
Purtroppo, la risposta data dallโAgenzia delle Entrate, non pare sia estensibile ai casi in cui il diritto di immagine abbia natura autonoma rispetto alla prestazione in quanto cambierebbero sia i criteri di territorialitร che il regime convenzionale