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Escluso il riconoscimento agli istituti di credito Britannici dall’esenzione di ritenute applicabili ad interessi

Escluso il riconoscimento agli istituti di credito Britannici dall'esenzione di ritenute applicabili ad interessi.

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Con risposta n. 839/2021, l’Agenzia delle entrate esclude il riconoscimento agli istituti di credito stabiliti nel Regno Unito dell’esenzione dalla ritenuta su interessi ed altri proventi derivanti da finanziamenti a medio/lungo termine erogati da imprese residenti in Italia nei confronti di istituti stabiliti in uno Stato Membro dell’UE (di cui all’articolo 26, c. 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973).

La richiesta dell’Istituto Britannico

L’interpello nasce dall’istanza di un istituto di credito stabilito nel Regno Unito in ordine alla possibilità di continuare ad applicare nei confronti delle banche stabilite in detto Stato la normativa di cui all’articolo 26, c. 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche a seguito del recesso del Regno Unito il 1° febbraio 2020 dall’Unione Europea.

Al fine di agevolare l’accesso al credito da parte degli operatori, l’art. 26 comma 5-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’esenzione dalla ritenuta del 26% per gli interessi sui finanziamenti a medio-lungo termine erogati a imprese italiane da parte di:

  • Enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea;
  • Enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE;
  • Imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea;
  • Investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, c. 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

A partire dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito è diventato ufficialmente un Paese terzo per l’Unione Europea. Ha quindi avuto inizio un periodo transitorio che si è protratto fino al 31 dicembre 2020, in cui si è continuato ad applicare, provvisoriamente, il diritto dell’Unione al Regno Unito. Coerentemente con tale disciplina, l’Agenzia delle Entrate, con risposta notificata il 7 dicembre 2020, aveva confermato la non applicazione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi corrisposti alla banca istante limitatamente al periodo transitorio.

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Trade and Cooperation Agreement sugli scambi commerciali tra Unione Europea e Regno Unito al fine di agevolare le relazioni commerciali e i rapporti tra questi ultimi. Il TCA promuove un forte partenariato tra Unione Europea e Regno Unito.

Tuttavia, in nessun caso le disposizioni del TCA possono condurre ad un’equiparazione del Regno Unito ad uno Stato membro.

La decisione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che non sia possibile ampliare l’ambito soggettivo di applicazione della norma in questione alle banche extra UE, in ragione della circostanza che le norme di esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione. Infatti, qualora il legislatore avesse voluto estendere l’esenzione in argomento alle banche extra-UE lo avrebbe fatto espressamente. È chiaro, dunque, come il Regno Unito non possa più essere ritenuto un soggetto beneficiario dell’esenzione prevista al comma 5-bis dell’art. 26 del d.P.R. 600/73, in quanto non più membro dell’Unione Europea.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in merito all’esenzione dei fondi UK da ritenuta del 26% sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio-lungo termine erogati dalle imprese

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Riferimenti Normativi

Risposta n. 839/2021

Fonte

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