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I fondi del Regno Unito sono esenti da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio-lungo termine erogati dalle imprese

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione in merito all'esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio-lungo termine.

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Con la risposta n.125, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione in merito all’esenzione da ritenuta del 26% sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio-lungo termine erogati dalle imprese, previsti dall’articolo 26 comma 5-bis DPR 600/73.

L’Agenzia delle Entrate riprende anche ciò che è stato chiarito all’interno della risoluzione n. 76/2019 per la quale l’esclusione della ritenuta opera nel rispetto della normativa bancaria nazionale che regola la riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico allo scopo di non determinare uno svantaggio competitivo per quegli operatori nazionali che, a differenza di quelli esteri, dovrebbero richiedere preventivamente l’autorizzazione all’esercizio di detta attività. Inoltre, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti nei cosiddetti Paesi appartenenti alla White list (si ricorda che a seguito della Brexit, il Regno Unito è rientrato tra i Paesi “collaborativi”).

Nel Regno Unito la costituzione e il funzionamento di un fondo di investimento collettivo non regolamentato è comunque considerata un’attività regolamentata ed è per questo motivo che, al fine di svolgere legalmente tale attività, il fondo deve essere gestito da un soggetto autorizzato. Partendo da questa considerazione e assunto che il Fondo è istituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni, l’Agenzia lo ha qualificato come un investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 26, comma 5-bis del DPR 600/73 e che quindi possa beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta del 26%.

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Riferimenti Normativi

Risposta n. 125/2021

Fonte

Risoluzione n. 76/2019

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