Con la risposta n.125, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione in merito all’esenzione da ritenuta del 26% sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio-lungo termine erogati dalle imprese, previsti dall’articolo 26 comma 5-bis DPR 600/73.
LโAgenzia delle Entrate riprende anche ciรฒ che รจ stato chiarito allโinterno della risoluzione n. 76/2019 per la quale lโesclusione della ritenuta opera nel rispetto della normativa bancaria nazionale che regola la riserva di attivitร per lโerogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico allo scopo di non determinare uno svantaggio competitivo per quegli operatori nazionali che, a differenza di quelli esteri, dovrebbero richiedere preventivamente lโautorizzazione allโesercizio di detta attivitร . Inoltre, gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti nei cosiddetti Paesi appartenenti alla White list (si ricorda che a seguito della Brexit, il Regno Unito รจ rientrato tra i Paesi โcollaborativiโ).
Nel Regno Unito la costituzione e il funzionamento di un fondo di investimento collettivo non regolamentato รจ comunque considerata unโattivitร regolamentata ed รจ per questo motivo che, al fine di svolgere legalmente tale attivitร , il fondo deve essere gestito da un soggetto autorizzato. Partendo da questa considerazione e assunto che il Fondo รจ istituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni, lโAgenzia lo ha qualificato come un investitore istituzionale ai sensi dellโarticolo 26, comma 5-bis del DPR 600/73 e che quindi possa beneficiare dellโesenzione dalla ritenuta del 26%.