Il 1 agosto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro italiano ha pubblicato le “linee guida per l’attività ispettiva in materia di distacco transnazionale”, definendo le nuove misure che gli ispettori sono tenuti ad adottare per prevenire e contrastare il distacco non autentico in Italia.
Le linee guida approfondiscono le disposizioni già assunte in materia dal D.Lgs. 136/2016, volte al rispetto delle direttive europee 96/71/CE, 2017/67/UE e della più recente 2018/957/UE (che entrerà in vigore il 30 luglio 2020). Precise e dettagliate, esse rappresentano un vero e proprio manuale di istruzioni per gli ispettori, al fine di verificare la genuinità del distacco e di contrastare le pratiche elusive.
Il documento definisce innanzitutto il campo di applicazione delle linee guida e chiarisce che gli obblighi interessano tutte le trasferte aventi per oggetto una prestazione di servizi in Italia da parte di imprese stabilite in altri Stati membri. Le linee guida ribadiscono dunque come gli adempimenti riguardino non solo il distacco così come disciplinato dalla Legge Biagi (D.Lgs. 276/2003), ma abbia un’applicazione molto più ampia, includendo anche i casi di casi di appalto, subappalto e somministrazione. Rimangono esenti dagli obblighi soltanto i lavoratori che non prestano servizio in territorio nazionale (che ad esempio partecipano a conferenze, riunioni, manifestazioni).
L’attività ispettiva in materia di distacco transnazionale dei lavoratori si concentrerà particolarmente sulla regolarità amministrativa e documentale del distacco, dunque sulla verifica dei documenti (comunicazione preventiva, contratto di lavoro, Modello A1, prospetti paga ed eventuali comunicazioni); inoltre, gli ispettori saranno tenuti ad accertare l’autenticità del distacco, e cioè che l’azienda straniera distaccante eserciti effettivamente attività diverse da quelle di mera gestione o amministrazione del personale e che i lavoratori distaccati in Italia siano residenti a lavorino abitualmente nel Paese straniero di origine.
In caso di mancato rispetto di queste condizioni, saranno previste sanzioni amministrative e l’imputazione del rapporto di lavoro all’utilizzatore della prestazione. Qualora si aggiunga la violazione delle norme nazionali di legge e contratto collettivo, potrebbe essere configurato il reato di somministrazione fraudolenta.