Con la sentenza nella causa C-311/21, la Corte di Giustizia Europea si è espressa in merito alla retribuzione dei lavoratori interinali, ammettendo che, eventuali differenze di trattamento introdotte dalla contrattazione collettiva, debbano essere adeguatamente compensate.
I fatti della causa C-311/21
La causa verte sulla questione di un’ulteriore remunerazione dal punto di vista della parità di retribuzione per una lavoratrice assunta presso l’agenzia interinale TimePartner Personalmanagement GmbH per i mesi da gennaio ad aprile 2017. In tale periodo, la lavoratrice interinale è stata impiegata sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato ed inviata in missione presso un’azienda di commercio al dettaglio, ricevendo un salario orario di 9,23 euro lordi.
La retribuzione era conforme al contratto collettivo applicabile ai lavoratori tramite agenzia interinale concluso tra i due sindacati cui erano iscritti rispettivamente la TimePartner Personalmanagement e la lavoratrice. Tale contratto collettivo prevedeva una deroga al principio di parità di trattamento sancito nella legge relativa alla messa a disposizione di manodopera (AÜG), e in particolare una retribuzione inferiore a quella percepita dai comparabili dipendenti diretti dell’impresa utilizzatrice, in forza delle condizioni di un contratto collettivo per i lavoratori del settore del commercio al dettaglio nel Land della Baviera (Germania), vale a dire una retribuzione oraria lorda di EUR 13,64.
Il Tribunale del lavoro ha respinto la richiesta della lavoratrice. Nel suo ricorso in cassazione, la lavoratrice interinale ripropone la sua richiesta, chiedendo che le sia corrisposta la somma di EUR 1296,72 quale differenza tra la sua retribuzione e quella corrisposta ai comparabili dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa utilizzatrice. Infatti, la lavoratrice sosteneva che le disposizioni pertinenti dell’AÜG e del contratto collettivo applicabile ai lavoratori tramite agenzia interinale non erano conformi all’articolo 5 della Direttiva 2008/104.
La TimePartner ha contestato che l’AÜG permette di derogare al principio della parità di trattamento – sancito con l’art. 5 della Direttiva 2008/104 – con lo strumento del contratto collettivo di lavoro, purché esso non scenda al di sotto delle tariffe orarie minime fissate nelle disposizioni di legge. Di conseguenza, l’agenzia interinale deve concedere ai lavoratori tramite agenzia interinale solo la retribuzione prevista dal contratto collettivo. Solo se questo è inferiore al salario minimo stabilito da una disposizione di legge, l’agenzia di lavoro interinale deve corrispondere al lavoratore tramite agenzia interinale, per ciascuna ora di lavoro eseguito nell’impresa utilizzatrice, il compenso dovuto ad un dipendente comparabile dell’impresa utilizzatrice.
Direttiva 2008/104: Deroga al principio della parità di trattamento
La Corte di Cassazione tedesca, investita della questione, chiede alla Corte di Giustizia Europea se – nel caso in oggetto – sia ravvisabile una violazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori interinali, sancito dall’art. 5 della Direttiva 2008/104.
L’articolo sopra citato permette alle parti sociali di derogare alle condizioni essenziali di lavoro e d’occupazione elencate all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva «nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale». Le condizioni di lavoro e di occupazione sono definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/104. Si tratta delle condizioni relative all’orario di lavoro, alle ore di lavoro straordinario, alle pause, ai periodi di riposo, al lavoro notturno, alle ferie e ai giorni festivi, nonché alla retribuzione.
Nel caso dell’AÜG, il legislatore tedesco ha usufruito della possibilità offerta dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104 di derogare al principio della parità di trattamento. Si pone, dunque, la questione se il legislatore tedesco abbia sufficientemente garantito il «rispetto della protezione globale dei lavoratori interinali» mediante le disposizioni dell’AÜG, che limitano le deroghe al principio della parità di trattamento mediante contratti collettivi.
La Corte definisce i requisiti che un contratto collettivo concluso dalle parti sociali deve soddisfare per poter derogare al principio della parità di trattamento dei lavoratori tramite agenzia interinale in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104. Essa precisa, in particolare, la portata della nozione di «protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale» che i contratti collettivi devono garantire in forza di tale disposizione e fornisce i criteri che consentono di valutare se tale protezione globale sia stata effettivamente garantita.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea
Con la sentenza del 15 dicembre 2022 nella causa C-311/21, la Corte di Giustizia Europea, dopo aver ricordato il duplice obiettivo della Direttiva 2008/104 di garantire la tutela dei lavoratori assunti tramite agenzia interinale e il rispetto della diversità dei mercati del lavoro, ha ribadito che l’articolo 5 di tale direttiva, mediante il suo riferimento alla nozione di «protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale», non richiede di prendere in considerazione un livello di tutela specifico dei lavoratori tramite agenzia interinale che ecceda quello fissato per i lavoratori in generale.
Tuttavia, qualora le parti sociali autorizzino, mediante un contratto collettivo, differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione a scapito dei lavoratori tramite agenzia interinale, tale contratto collettivo deve, al fine di garantire la “protezione globale” dei lavoratori tramite agenzia interinale interessati, accordare loro, come corrispettivo, vantaggi in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono.
Pur godendo di un ampio margine di discrezionalità nell’ambito della negoziazione e della conclusione dei contratti collettivi, le parti sociali devono agire nel rispetto del diritto dell’Unione in generale e della direttiva 2008/104 in particolare. Pertanto, sebbene le disposizioni di tale direttiva non impongano agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa volta a garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, ai sensi del suo articolo 5, paragrafo 3, ciò non toglie che gli Stati membri, compresi i loro organi giurisdizionali, devono vigilare affinché i contratti collettivi che autorizzano differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione assicurino, in particolare, la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale.