A seguito della sentenza n. 190 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo del 17/03/2021, è stato chiarito che in presenza di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni è irrilevante che nel Paese in cui è astrattamente dovuta l’imposta la stessa non sia assolta.
La potestà impositiva esclusiva dello Stato
Le Convenzioni contro le Doppie Imposizioni identificano in modo preciso a quale Stato contraente spetti la potestà impositiva esclusiva. In base a questa affermazione la Commissione Tributaria Regionale abruzzese ha ritenuto illegittimo il negato rimborso delle somme sottoposte a tassazione in Italia, avendo il contribuente residenza all’estero e avendo prestato la propria attività lavorativa nell’attuale paese di residenza.
Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni per evitare sovraccarico fiscale
L’osservazione secondo cui il contribuente non risulta avere assolto l’obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza, non costituisce valido argomento per disapplicare le norme convenzionali sulla ripartizione del potere impositivo. Infatti, l’esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, è coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale.
In conclusione, non si ritiene necessario un effettivo pagamento delle imposte nel Paese di residenza, ma è sufficiente l’astratto assoggettamento a quel sistema fiscale prendendo in considerazione il complesso degli oneri subordinati ad un sistema fiscale estero.