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Comunicazione obbligatoria dei lavoratori distaccati in Italia

La direttiva 2014/67/UE è stata recepita nel quadro nazionale italiano nel Decreto legislativo n. 136 del 23 luglio 2016 e nel Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 10 agosto 2016.

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Direttiva 2014/67/EU in Italia

La direttiva 2014/67/UE è stata trasposta nel quadro nazionale italiano dal Decreto legislativo n. 136 del 23 luglio 2016 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 10 agosto 2016. Secondo questa legge nazionale, la comunicazione dei lavoratori distaccati in Italia deve essere presentata alle autorità del lavoro a partire dal 26 dicembre 2016, per tutti i distacchi che iniziano da quel giorno. La comunicazione deve essere effettuata entro le 24 ore precedenti l’inizio del distacco.

È importante sottolineare che sono soggetti a questo obbligo i lavoratori distaccati in Italia da aziende stabilite sia in Paesi UE, sia extra UE (cfr. art. 10 D.lgs. 136/2016).

In altre parole, tutti i lavoratori non iscritti come dipendenti dell’azienda, ma inviati in Italia con un contratto di distacco.

Con la nota 3/2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le aziende hanno la possibilità di presentare una comunicazione tardiva per tutti i distacchi che sono iniziati a partire dal 22 luglio 2016, e che erano ancora in vigore alla data del 26 dicembre 2016. Tale comunicazione tardiva è consentita fino al 26 gennaio 2017, a condizione che i distacchi siano ancora in vigore in tale data.

Esempi:

  1. Distacco dal 10 gennaio 2017 al 30 marzo 2017: comunicazione da presentare entro il 9 gennaio (24 ore prima dell’inizio del distacco).
  2. Distacco dal 1° agosto 2016 al 30 aprile 2017: comunicazione da presentare entro il 26 gennaio (in quanto la data di inizio del distacco era successiva al 22 luglio).
  3. Distacco dal 1° luglio 2016 al 28 febbraio 2017: non è dovuta alcuna comunicazione (in quanto il distacco è iniziato prima del 22 luglio.
  4. Distacco dal 10 ottobre al 10 dicembre 2016: non è dovuta alcuna comunicazione (in quanto la data di fine distacco è antecedente al 26 gennaio 2017).
  5. Distacco dal 1° agosto 2016 al 20 gennaio 2017: non è dovuta alcuna comunicazione (in quanto la data di fine distacco è antecedente al 26 gennaio 2017).

Sintesi degli adempimenti obbligatori

  1. Obbligo di presentazione della dichiarazione di distacco (“Modello UNI Distacco UE”) all’Autorità Garante del Lavoro entro il giorno precedente l’inizio del distacco. La comunicazione di variazione del distacco deve essere effettuata entro 5 giorni dall’avvenuta variazione;
  2. Designare un rappresentante in Italia che deve essere in possesso di determinati documenti dell’impresa e rispondere alle richieste documentali delle Autorità italiane; e
  3. Conservare i documenti durante il distacco fino a 2 anni dopo la fine e renderli disponibili su richiesta delle Autorità italiane: (i) contratto di lavoro, (ii) buste paga, (iii) foglio di presenza con l’orario di lavoro giornaliero, (iv) prova del pagamento dei salari, (v) copia del “Modello UNI Distacco UE”, (vi) Modello A1.

Sanzioni

  • L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione può comportare una sanzione amministrativa da €150 a €500 per dipendente;
  • Se il datore di lavoro non conserva la documentazione, è passibile di una sanzione amministrativa fino a €3.000 per dipendente;
  • In caso di mancato rispetto della nomina del rappresentante, è prevista una sanzione amministrativa fino a €6.000 per dipendente;
  • Nel caso in cui il distacco non sia autentico, il lavoratore sarà considerato alle dipendenze dell’azienda distaccataria italiana e il datore di lavoro sarà passibile di una sanzione amministrativa fino a €50.000.

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