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Lavoratori impatriati 2025: aggiornamenti fiscali su qualificazione, residenza estera e trasferimento in Italia 

Quattro risposte ad interpelli da parte dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito importanti aspetti riguardo requisiti di qualificazione, durata minima di residenza all'estero e condizioni per chi si trasferisce in italia

Indice dei Contenuti

Consulenza per Regime Impatriati

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato nuovi chiarimenti sul regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.lgs. 209/2023. Le quattro risposte agli interpelli pubblicate il 12 marzo 2025 offrono dettagli sui requisiti di qualificazione, sulla durata minima della residenza all’estero e sulle condizioni per chi si trasferisce in Italia per la prima volta. 

Qualificazione e specializzazione – Chiarimenti dalle risposte n. 71/2025 e 74/2025

Per avvalersi delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, è necessario possedere un’elevata qualificazione o specializzazione, come previsto dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007. Le risposte n. 71/2025 e 74/2025 hanno specificato che tali requisiti possono essere soddisfatti attraverso diverse modalità:  

  • Titolo di istruzione superiore: Possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario, rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
  • Qualifica professionale post-secondaria: Possesso di una qualificazione professionale post-secondaria di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni, come definito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 gennaio 2018;
  • Requisiti per professioni regolamentate: Possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
  • Esperienza professionale qualificata: Possesso di almeno cinque anni di esperienza di livello paragonabile a un titolo terziario, coerente con il settore lavorativo;
  • Esperienza nel settore ICT: Per dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (classificazioni ISCO-08, n. 133 e n. 25), è richiesta una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE. 

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che un’esperienza lavorativa qualificata può essere sufficiente per accedere al regime impatriati, anche in assenza di un titolo accademico. Tuttavia, la valutazione di tali requisiti non rientra nelle competenze dell’Agenzia essendo di natura tecnica. Spetta quindi al contribuente ottenere il riconoscimento della propria qualifica dagli enti competenti prima di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale. 

Estensione del periodo minimo di permanenza all’estero – Risposta n. 72/2025

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 209/2023, sono state introdotte importanti modifiche al regime fiscale per i lavoratori impatriati. Una delle principali novità riguarda l’estensione del periodo minimo di residenza fiscale all’estero richiesto per accedere alle agevolazioni. In precedenza, l’Art. 16 del D.Lgs 147/2015 prevedeva che il lavoratore non dovesse essere stato residente fiscalmente in Italia nei due anni precedenti al trasferimento. Con le nuove disposizioni, questo requisito è stato esteso a tre periodi d’imposta. Inoltre, sono stati introdotti criteri più rigorosi per coloro che hanno lavorato per lo stesso datore di lavoro (o per una società dello stesso gruppo) sia prima che dopo il trasferimento all’estero. Nello specifico, è richiesto un periodo minimo di permanenza all’estero di: 

  • 6 anni, se il lavoratore non aveva rapporti di lavoro pregressi con la stessa azienda o con una del gruppo prima del trasferimento;
  • 7 anni, se il lavoratore era già stato impiegato in Italia per la stessa azienda o una del gruppo prima dell’esperienza all’estero. 

Implicazioni per i lavoratori autonomi: È importante sottolineare che l’allungamento del periodo minimo di permanenza all’estero si applica anche ai lavoratori autonomi. Pertanto, un professionista che ha lavorato all’estero per una società e che, dopo il rientro in Italia, continua a collaborare con la stessa società (o con una del medesimo gruppo), deve aver risieduto all’estero per almeno sei o sette anni, a seconda dei casi, per poter beneficiare del regime agevolativo. 

Il caso di chi si trasferisce in Italia per la prima volta – Risposta n. 70/2025

La risposta n. 70/2025 affronta il caso di un cittadino straniero che si trasferisce in Italia per la prima volta per avviare un’attività di consulenza. L’Agenzia ha chiarito che il regime impatriati è accessibile anche a chi si trasferisce in Italia per la prima volta, purché vengano rispettati i seguenti requisiti: 

  • Impegno a risiedere in Italia per almeno sei anni;
  • Possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione;
  • Svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia. 

Conclusioni

Le recenti interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno chiarito i criteri di accesso al regime impatriati, evidenziando la complessità normativa e la necessità di un’analisi caso per caso. Affidarsi a professionisti esperti può risultare determinante per ottenere i benefici previsti. Lo Studio Arletti & Partners, con un’esperienza consolidata nel settore, offre consulenza specializzata per aziende e privati, garantendo un supporto completo in ogni fase del processo.

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