Lโart. 44 del D.L. n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno, ha introdotto una procedura semplificata per le verifiche di cui allโart. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, ovvero per le verifiche demandate allo Sportello unico per lโimmigrazione della regolaritร , completezza e idoneitร della documentazione presentata dal datore di lavoro per il rilascio del nulla osta allโimpiego di personale extracomunitario.
Cosa prevede la semplificazione?
La semplificazione prevede, in relazione agli ingressi previsti per gli anni 2021 e 2022, una diversa modalitร delle verifiche del rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e della congruitร del numero di domande presentate, per lo stesso periodo, dal medesimo datore di lavoro, in relazione alla sua capacitร economica e alle esigenze dellโimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Tali verifiche, al fine di semplificare le procedure, sono infatti demandate, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte di questo Ispettorato in collaborazione con lโAgenzia delle Entrate:
- ai professionisti iscritti allโalbo dei consulenti del lavoro nonchรฉ a quelli iscritti allโalbo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per queste ultime due categorie di professionisti, lโassolvimento dellโobbligo di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro;
- alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piรน rappresentative a livello nazionale cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Unโulteriore semplificazione introdotta dallโArt. 44 รจ prevista dal comma 5, che esclude la presentazione dellโasseverazione con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo dโintesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto da parte dei propri iscritti degli adempimenti di cui al comma 1.
Lโeventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consentirร quindi il rilascio dei nulla osta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni datoriali, che sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche in questione.
Criteri da osservare per le verifiche
Le verifiche delle domande di immigrazione in questione devono tenere conto dei seguenti criteri:
- capacitร finanziaria, da intendersi come la capacitร dellโimpresa di sostenere tutti i costi di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere nel tempo una struttura patrimoniale equilibrata che consenta di operare in modo equilibrato;
- lโequilibrio economico-finanziario, ossia la capacitร dellโimpresa di far fronte con il proprio reddito alle obbligazioni di pagamento precedentemente assunte e agli investimenti che si rendono necessari, nonchรฉ di operare in condizioni che consentano almeno di reintegrare il patrimonio consumato nel corso della gestione;
- fatturato, che รจ la somma dei ricavi ottenuti dallโimpresa attraverso la vendita di beni e/o la prestazione di servizi per i quali รจ stata emessa fattura;
- numero di dipendenti, da intendersi come unitร di dipendenti medi impiegati, almeno negli ultimi due anni, con contratto di lavoro subordinato;
- tipo di attivitร svolta dallโimpresa, anche con riferimento al suo carattere continuativo o stagionale.
Verifiche da effettuare
In relazione a questi elementi, si precisa che le relative verifiche devono essere effettuate in correlazione tra loro e, per un maggior dettaglio, si ritiene di poter ricorrere alle indicazioni giร contenute nellโart. 9 del D.M. 27 maggio 2020 sui โrequisiti reddituali del datore di lavoroโ interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui allโart. 103 del D.L. 34/2020 (conv. da L. 77/20202).
In particolare, in relazione alla capacitร patrimoniale e allโequilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, sarร necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore da assumere, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultante dallโultima dichiarazione dei redditi o dallโultimo bilancio.
In ogni caso, lโadeguatezza della capacitร economica dovrร essere valutata con riferimento al numero di domande presentate dallo stesso datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dallo stesso Ministero.
Con specifico riguardo al settore agricolo, potranno essere presi a riferimento anche gli indici di capacitร economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, tenendo conto del fatturato al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP, ed eventualmente considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.
Documenti che verranno ottenuti
Gli elementi di cui sopra, inoltre, costituiscono il patrimonio informativo minimo su cui effettuare le valutazioni richieste. Rispetto a tali elementi, ai fini di una maggiore consapevolezza di giudizio, si ritiene che il professionista e lโorganizzazione datoriale debbano acquisire anche:
- il Documento Unico di Regolaritร Contributiva (DURC), che potrร fornire elementi di conoscenza circa lโinesistenza di debiti con gli enti previdenziali;
- una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dellโazienda, relativa alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e di non aver subito condanne, anche non definitive, per reati contro la sicurezza e la dignitร dei lavoratori;
- una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dellโimpresa nonchรฉ, se diverso, del responsabile della gestione del personale, circa lโinesistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punibili con la sanzione amministrativa di cui allโart. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in materia di impiego di manodopera irregolare;
- una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dellโazienda, circa le esigenze alla base della richiesta di nulla osta e lโeventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o contratti) che giustifichino lโeventuale maggior numero di nulla osta richiesti rispetto allโanno precedente;
- una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dellโazienda, di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione ad altri professionisti o associazioni o, se sono state presentate, lโindicazione del numero di lavoratori coinvolti e del loro esito.
Rilascio dellโasseverazione
In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi di cui ai punti precedenti, viene rilasciata unโasseverazione che il datore di lavoro dovrร produrre unitamente alla domanda di assunzione del lavoratore straniero o, per le domande giร presentate per lโanno 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Lโasseverazione, sotto la responsabilitร , anche penale, del dichiarante, deve presentare la documentazione verificata ed essere argomentata in modo dettagliato. Tuttavia, il professionista e lโente che rilascia lโasseverazione sono tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Applicazione delle semplificazioni
Il legislatore prevede inoltre che tali disposizioni non si applichino con riferimento alle domande per lโanno 2021 in relazione alle quali siano giร state effettuate verifiche da parte dellโIspettorato competente. Per le altre domande giร presentate relative allโanno 2021, lโasseverazione dovrร essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Queste istanze saranno comunque conteggiate ai fini del numero totale di pratiche in-quota.
Resta comunque ferma, per entrambi gli anni 2021 e 2022, lโesclusione secondo cui la disposizione relativa alla verifica dellโidoneitร in relazione alla capacitร economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lโautosufficienza, che intenda assumere un lavoratore straniero assegnato alle sue cure.
Controlli su requisiti e procedure
Infine, la disposizione in esame evidenzia la possibilitร per lโIspettorato, in collaborazione con lโAgenzia delle Entrate, di effettuare verifiche sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dallโarticolo 44, in merito alle quali si rimanda alle indicazioni che potranno essere fornite dalla competente Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.
Qui รจ disponibile il modello di asseverazione utilizzabile ai fini della procedura in questione.