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Ingresso di personale extracomunitario in Italia: procedura semplificata

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Con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le recenti modifiche alla procedura di verifica per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari.

Indice dei Contenuti

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Lโ€™art. 44 del D.L. n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno, ha introdotto una procedura semplificata per le verifiche di cui allโ€™art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, ovvero per le verifiche demandate allo Sportello unico per lโ€™immigrazione della regolaritร , completezza e idoneitร  della documentazione presentata dal datore di lavoro per il rilascio del nulla osta allโ€™impiego di personale extracomunitario.

Cosa prevede la semplificazione?

La semplificazione prevede, in relazione agli ingressi previsti per gli anni 2021 e 2022, una diversa modalitร  delle verifiche del rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e della congruitร  del numero di domande presentate, per lo stesso periodo, dal medesimo datore di lavoro, in relazione alla sua capacitร  economica e alle esigenze dellโ€™impresa, anche in relazione agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Tali verifiche, al fine di semplificare le procedure, sono infatti demandate, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte di questo Ispettorato in collaborazione con lโ€™Agenzia delle Entrate:

  • ai professionisti iscritti allโ€™albo dei consulenti del lavoro nonchรฉ a quelli iscritti allโ€™albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per queste ultime due categorie di professionisti, lโ€™assolvimento dellโ€™obbligo di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro;
  • alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piรน rappresentative a livello nazionale cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Unโ€™ulteriore semplificazione introdotta dallโ€™Art. 44 รจ prevista dal comma 5, che esclude la presentazione dellโ€™asseverazione con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo dโ€™intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto da parte dei propri iscritti degli adempimenti di cui al comma 1.

Lโ€™eventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consentirร  quindi il rilascio dei nulla osta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni datoriali, che sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche in questione.

Criteri da osservare per le verifiche

Le verifiche delle domande di immigrazione in questione devono tenere conto dei seguenti criteri:

  • capacitร  finanziaria, da intendersi come la capacitร  dellโ€™impresa di sostenere tutti i costi di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere nel tempo una struttura patrimoniale equilibrata che consenta di operare in modo equilibrato;
  • lโ€™equilibrio economico-finanziario, ossia la capacitร  dellโ€™impresa di far fronte con il proprio reddito alle obbligazioni di pagamento precedentemente assunte e agli investimenti che si rendono necessari, nonchรฉ di operare in condizioni che consentano almeno di reintegrare il patrimonio consumato nel corso della gestione;
  • fatturato, che รจ la somma dei ricavi ottenuti dallโ€™impresa attraverso la vendita di beni e/o la prestazione di servizi per i quali รจ stata emessa fattura;
  • numero di dipendenti, da intendersi come unitร  di dipendenti medi impiegati, almeno negli ultimi due anni, con contratto di lavoro subordinato;
  • tipo di attivitร  svolta dallโ€™impresa, anche con riferimento al suo carattere continuativo o stagionale.

Verifiche da effettuare

In relazione a questi elementi, si precisa che le relative verifiche devono essere effettuate in correlazione tra loro e, per un maggior dettaglio, si ritiene di poter ricorrere alle indicazioni giร  contenute nellโ€™art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 sui โ€œrequisiti reddituali del datore di lavoroโ€ interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui allโ€™art. 103 del D.L. 34/2020 (conv. da L. 77/20202).

In particolare, in relazione alla capacitร  patrimoniale e allโ€™equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, sarร  necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore da assumere, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultante dallโ€™ultima dichiarazione dei redditi o dallโ€™ultimo bilancio.

In ogni caso, lโ€™adeguatezza della capacitร  economica dovrร  essere valutata con riferimento al numero di domande presentate dallo stesso datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dallo stesso Ministero.

Con specifico riguardo al settore agricolo, potranno essere presi a riferimento anche gli indici di capacitร  economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, tenendo conto del fatturato al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP, ed eventualmente considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.

Documenti che verranno ottenuti

Gli elementi di cui sopra, inoltre, costituiscono il patrimonio informativo minimo su cui effettuare le valutazioni richieste. Rispetto a tali elementi, ai fini di una maggiore consapevolezza di giudizio, si ritiene che il professionista e lโ€™organizzazione datoriale debbano acquisire anche:

  • il Documento Unico di Regolaritร  Contributiva (DURC), che potrร  fornire elementi di conoscenza circa lโ€™inesistenza di debiti con gli enti previdenziali;
  • una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dellโ€™azienda, relativa alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e di non aver subito condanne, anche non definitive, per reati contro la sicurezza e la dignitร  dei lavoratori;
  • una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dellโ€™impresa nonchรฉ, se diverso, del responsabile della gestione del personale, circa lโ€™inesistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punibili con la sanzione amministrativa di cui allโ€™art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in materia di impiego di manodopera irregolare;
  • una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dellโ€™azienda, circa le esigenze alla base della richiesta di nulla osta e lโ€™eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o contratti) che giustifichino lโ€™eventuale maggior numero di nulla osta richiesti rispetto allโ€™anno precedente;
  • una dichiarazione, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dellโ€™azienda, di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione ad altri professionisti o associazioni o, se sono state presentate, lโ€™indicazione del numero di lavoratori coinvolti e del loro esito.

Rilascio dellโ€™asseverazione

In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi di cui ai punti precedenti, viene rilasciata unโ€™asseverazione che il datore di lavoro dovrร  produrre unitamente alla domanda di assunzione del lavoratore straniero o, per le domande giร  presentate per lโ€™anno 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Lโ€™asseverazione, sotto la responsabilitร , anche penale, del dichiarante, deve presentare la documentazione verificata ed essere argomentata in modo dettagliato. Tuttavia, il professionista e lโ€™ente che rilascia lโ€™asseverazione sono tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Applicazione delle semplificazioni

Il legislatore prevede inoltre che tali disposizioni non si applichino con riferimento alle domande per lโ€™anno 2021 in relazione alle quali siano giร  state effettuate verifiche da parte dellโ€™Ispettorato competente. Per le altre domande giร  presentate relative allโ€™anno 2021, lโ€™asseverazione dovrร  essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Queste istanze saranno comunque conteggiate ai fini del numero totale di pratiche in-quota.

Resta comunque ferma, per entrambi gli anni 2021 e 2022, lโ€™esclusione secondo cui la disposizione relativa alla verifica dellโ€™idoneitร  in relazione alla capacitร  economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lโ€™autosufficienza, che intenda assumere un lavoratore straniero assegnato alle sue cure.

Controlli su requisiti e procedure

Infine, la disposizione in esame evidenzia la possibilitร  per lโ€™Ispettorato, in collaborazione con lโ€™Agenzia delle Entrate, di effettuare verifiche sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dallโ€™articolo 44, in merito alle quali si rimanda alle indicazioni che potranno essere fornite dalla competente Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.

Qui รจ disponibile il modello di asseverazione utilizzabile ai fini della procedura in questione.

Quadro normativo

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