Superbonus – Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento

Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento, nonché interventi di efficientamento energetico su edificio.

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L’edificio in questione è composto da tre unità abitative accatastate A/2, con relative pertinenze accatastate C/6 ed un deposito accatastato C/2; posseduto da due proprietari distinti; intervento edilizio di demolizione e ricostruzione dell’edificio con ampliamento assentito da titolo edilizio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ristrutturazione edilizia).

Si intendono effettuare i seguenti interventi

  • antisismici;
  • realizzazione del cappotto termico su una superficie lorda disperdente superiore al 25 per cento del totale;
  • sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento;
  • sostituzione degli infissi.

Le unità immobiliari non residenziali (C/6 e C/2) che compongono l’edificio sono sprovviste di riscaldamento.

Ciò premesso ci si pone il problema se sono agevolabili gli interventi realizzati sulle parti ampliate, quale sia  il limite di spesa da considerare, se gli interventi antisismici (cd. sismabonus) assorbono i lavori di categoria inferiore e se vi è la possibilità di cedere il credito ad una società a responsabilità limitata di cui l’istante è socio;

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate ripresentando tutti i presupposti di cui i dall’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) afferma che: in caso di incremento volumetrico il sismabonus 110% spetta anche per la parte ampliata ma l’ecobonus 110% no. Per cui si può accedere al Superbonus sia per gli interventi antisismici che per gli interventi di efficientamento energetico. Tuttavia, come detto, per tali ultimi interventi si potrà fruire delle detrazioni per le sole spese relative alla parte esistente.

Fruizione dell’ecobonus

Per la fruizione dell’ecobonus 110% deve essere dimostrato il doppio salto di classe energetica mediante produzione dell’attestato di prestazione energetica (APE) In riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione configurati come ristrutturazione edilizia con ampliamento, l’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.

I limiti di spesa agevolabili

In riferimento ai limiti di spesa agevolabili, nel caso di demolizione e ricostruzione, si considera sempre il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori, comprese quelle non servite da un impianto termico. Nel caso di specie  il limite di spesa per gli interventi di sismabonus è pari a 96.000 euro per 7 unità complessive che costituiscono l’edificio.

Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare per gli interventi di efficientamento energetico, per le sole spese relative la parte esistente (volume ante-operam).

Viene inoltre confermata anche la possibilità di cessione del credito a favore di una società a responsabilità limitata nella quale l’Istante è socio e membro del consiglio di amministrazione.

Risposta 175 del 16/03/2021

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