E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo ai flussi migratori per il triennio 2026-2028.
Il decreto stabilisce il numero massimo di ingressi consentiti in Italia per i lavoratori stranieri, i criteri di accesso e la modalità di presentazione delle domande.
Quote complessive
Il decreto 2 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie N. 249 del 15 ottobre 2025, stabilisce le quote complessive di ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.
Le quote complessive per il triennio 2026-2028 saranno 497.550. Si riscontra pertanto un aumento rispetto alle quote previste per il triennio precedente, come già preannunciato in fase di approvazione preliminare del decreto.
Sono pertanto ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo:
- 164.850 cittadini stranieri residenti all’estero per l’anno 2026;
- 165.850 cittadini stranieri residenti all’estero per l’anno 2027;
- 166.850 cittadini stranieri residenti all’estero per l’anno 2028.
Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni delle parti sociali e dalle domande di nullaosta effettivamente presentate negli ultimi anni. L’obiettivo è stato quindi definire una programmazione che recepisca le reali esigenze delle imprese. In questo modo, si è voluto garantire la manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale e altrimenti non reperibile.
Criteri specifici per la determinazione degli ingressi
Ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto 2 ottobre 2025, vengono inoltre definiti i criteri specifici per la determinazione degli ingressi in quota e fuori quota.
Per quanto riguarda gli ingressi in quota, si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
- Previsione di quote preferenziali per i lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche sui rischi della migrazione irregolare, in collaborazione con l’Italia;
- Mantenimento di una quota specifica per il settore dell’assistenza familiare;
- Previsione di ingressi per lavoro autonomo di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado italiano o ex cittadino italiano e che sono residenti in Venezuela o in uno degli altri paesi individuati dal decreto di cui all’articolo 27, comma 1-octies, del Testo Unico Immigrazione.
Per quanto riguarda gli ingressi fuori quota, si è tenuto conto dei seguenti criteri specifici:
- Favorire l’incremento degli ingressi fuori quota;
- Previsione di ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, di cittadini di paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi di rimpatrio;
- Potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi di lavoratori stranieri, apolidi rifugiati che abbiano completato tali attività;
- Valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione professionale di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione studio-lavoro fuori quota;
- Promozione degli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare a favore di persone con disabilità o di persone grandi anziane.
Quote per lavoro stagionale
Nell’ambito delle quote complessive, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico i cittadini dei provenienti da paesi che applicano accordi di cooperazione con l’Italia, entro le seguenti quote:
- 88.000 unità per l’anno 2026;
- 89.000 unità per l’anno 2027;
- 90.000 unità per l’anno 2028.
Quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo
Nell’ambito delle quote complessive, sono ammessi per lavoro subordinato non stagionale nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:
- 76.850 unità per l’anno 2026, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
- 76.850 unità per l’anno 2027, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
- 76.850 unità per l’anno 2028, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo.
Nell’ambito delle quote sopra indicate, alcune unità sono attribuite, in via preferenziale, ad alcune categorie di cittadini. Fra queste:
- Ai cittadini provenienti da paesi che applicano accordi di cooperazione con l’Italia – Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.
- Ai cittadini provenienti da paesi che applicheranno accordi di cooperazione con l’Italia nel corso del triennio 2026-2028.
- Ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta.
- Agli apolidi o rifugiati.
- Ai lavoratori subordinati non stagionali nell’assistenza familiare.
Per quanto riguarda l’ingresso per lavoro autonomo, infine, è consentito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l’ingresso in Italia nell’ambito delle quote sopra indicate, di n.500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenta dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenta dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Clickday
Si conferma anche per il triennio 2026-2028 il sistema del click-day e della precompilazione delle domande online.
Il decreto fissa, infatti, le date dei click day per ogni anno, come segue:
- 12 gennaio per i lavoratori stagionali dell’agricoltura
- 9 febbraio per i lavoratori stagionali del turismo
- 16 febbraio per lavoratori subordinati non stagionali dei diversi settori, lavoratori automi di origine italiana, lavoratori rifugiati e apolidi
- 18 febbraio per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare.
I datori di lavoro potranno compilare le domande prima del click day, in un periodo che sarà definito, insieme ad altre disposizioni attuative, da una circolare congiunta del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli altri ministeri coinvolti. Tale circolare dovrà anche fornire indicazioni circa la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, di aver espletato la verifica presso il Centro per l’Impiego competente.
Ripartizione territoriale delle quote
Le quote saranno ripartite a livello territoriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali coerentemente con l’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni e delle provincie autonome.
Laddove, trascorsi cinquanta giorni dai termini di presentazione delle domande, le autorità rilevino un numero significativo di quote non utilizzate tra quelle previste, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potranno valutare di effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità.