Il governo italiano ha approvato una nuova legge che velocizza l’ingresso dei lavoratori stranieri, accorciando i termini per il rilascio del nullaosta al lavoro per alcune categorie e semplificando i requisiti alloggiativi.
Principali novità
Il 26 novembre 2025, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
Il disegno di legge introduce alcune importanti novità di immigrazione. In particolare, all’articolo 4 la norma reca specifiche modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione – TUI) in materia di procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato in favore di cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea.
Semplificazione dei requisiti alloggiativi
In primo luogo, la normativa vigente prevede che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro in Italia e un lavoratore extra-UE debba contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il dipendente che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Tali parametri riguardano l’altezza minima dei locali e i requisiti igienico-sanitari da rispettare.
Il disegno di legge approvato in via definitiva il 26 novembre 2025 va a modificare i riferimenti dei requisiti dell’alloggio che il datore di lavoro deve garantire al lavoratore straniero. A tal proposito, non verranno più considerati i parametri minimi dell’ERP, bensì quelli definiti dal Ministero della Salute.
In secondo luogo, la normativa vigente prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di trasmettere in via telematica allo sportello unico per l’immigrazione idonea documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa del dipendente (certificato di idoneità alloggiativa).
Il disegno di legge opera una semplificazione. In particolare, nell’ipotesi in cui l’alloggio sia un dormitorio stabile in cantiere, viene ammessa la presentazione di un’autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti minimi. Invece, nel caso di struttura alberghiera o altra struttura ricettiva denominata, sarà sufficiente l’indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della struttura in osservanza delle norme di settore.
Riduzione termini di rilascio del nullaosta
Inoltre, si osserva la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per il rilascio del nullaosta al lavoro per i lavoratori che hanno completato programmi di formazione professionale e civico linguistica all’estero, come previsti dall’art. 23 del D.lgs. 286/1998 (TUI). Inoltre, viene prolungato a 12 mesi il tempo utile, dopo la fine del corso, per chiedere il visto di ingresso.
Infine, l’articolo 21 del disegno di legge dispone la riduzione da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nullaosta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati di cui all’articolo 27 quater del TUI (Carta Blu). Si ricorda che anche nei casi di ingresso con Carta Blu, le amministrazioni sono in ogni caso tenute ad effettuare i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro.