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Notifica di atti a cittadini italiani iscritti all’AIRE: la pronuncia n. 22838/2025 della Cassazione 

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La Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 22838/2025 sulla procedura di notificazione di atti a cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE.

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La Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 22838/2025 sulla procedura di notificazione di atti a cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE.  

La vicenda riguarda un avviso di accertamento notificato al destinatario residente all’estero e iscritto all’AIRE tramite lettera raccomandata, mai ritirata, spedita all’indirizzo indicato dal contribuente con l’atto di iscrizione all’Anagrafe italiani residenti all’estero.  

L’Agenzia delle Entrate riteneva perfezionata la procedura di notificazione per compiuta giacenza, intendendosi con ciò la circostanza in cui il destinatario di un atto sia assente al momento della consegna e non lo ritiri entro il termine stabilito. In tal caso, l’atto esplica i suoi effetti come se fosse stato effettivamente ricevuto

Il contribuente, quindi, ha impugnato l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado sostenendo di essere venuto a conoscenza dell’atto molto tempo dopo rispetto alla data di (presunta) notificazione.  

Dichiarato inammissibile il ricorso in prima istanza e parimenti respinto il successivo appello, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, articolando la pretesa su quattro motivi. In particolare:  

  1. irregolarità della prima notifica, in quanto la raccomandata con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica consentita solo se effettuata da un soggetto abilitato, quale il messo comunale o il messo speciale ex art. 60, comma 1, lettera a) del D.P.R. 600/73
  1. nullità della notifica, in difetto di prova dell’invio della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito; 
  1. inosservanza delle disposizioni dell’art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/73 (omesse ricerche da parte del messo comunale) in quanto erroneamente ritenute non necessarie alla luce della asserita fruttuosa notifica iniziale; 
  1. erronea esclusione della rimessione in termini pur in presenza di circostanze eccezionali non imputabili al ricorrente che gli avevano precluso il ritiro del plico depositato presso la casa comunale. 

La Corte di Cassazione ha dichiarato la manifesta infondatezza dei motivi proposti, fondando tale decisione sul dato formale della legge, riaffermando quanto sancito dalla propria costante giurisprudenza (cfr. Cass. 16696/2013, Cass. 13753/2023, C.T.R. 1242/2025). 

In particolare, i giudici di legittimità rilevavano che, a seguito dell’introduzione del comma quarto e quinto dell’art. 60, ad opera del d.l. 40/2010, sono mutate le modalità di notificazione degli atti nei confronti di cittadini italiani residenti all’estero.  

È dunque pienamente valida la notificazione effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza estera indicato nell’AIRE.  Diversamente, la notificazione tramite messo abilitato è relegata alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta, ovvero qualora la notificazione agli indirizzi dichiarati dal contribuente abbia esito negativo.  

Nel caso di specie, pertanto, la Cassazione non ha riconosciuto la pretesa del contribuente circa l’irregolarità della prima notificazione. La raccomandata, infatti, risultava correttamente spedita all’indirizzo dichiarato dallo stesso ricorrente nell’AIRE e, a fronte dell’avviso di tentata notificazione, lo stesso non aveva comunque proceduto al ritiro del plico raccomandato.  

Del resto, quanto affermato dalla Suprema Corte appare ancorato, prima e al di là del dato giuridico, a criteri di natura logica: 

  • buona fede: se il contribuente ha comunicato allo Stato italiano il proprio indirizzo in sede di iscrizione all’AIRE, ciò ingenera nella Amministrazione tributaria un legittimo affidamento circa la veridicità di quanto dichiarato; 
  • ragionevolezza: la soluzione prospettata dalla Cassazione risulta parimenti conforme ad un criterio di ragionevolezza.  

Prospettare che la Pubblica Amministrazione italiana possa notificare per mezzo di soggetto abilitato atti che hanno come destinatari soggetti residenti all’estero risulterebbe irragionevolmente oneroso.  

La notifica all’indirizzo dichiarato in sede di iscrizione all’AIRE prospettata dall’art. 60, comma 4 d.lgs. 600/1973 appare dunque coerente con le ragioni di economia, logica e buona amministrazione dello Stato, ivi compreso l’esercizio della giurisdizione in ambito tributario. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Data Link
Governo italiano DPR n. 600/1973 600 29/09/1973 Leggi di più
Governo italiano D.l. 40/2010 40 25/03/2010 Leggi di più

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