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Il codice fiscale delle persone giuridiche estere in Italia 

Il codice fiscale rappresenta il principale strumento di identificazione in Italia per privati ed imprese ed è necessario per la conclusione degli atti di cui all'art. 6 del DPR 605/1973.

Indice dei Contenuti

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Cos’è? 

Il codice fiscale è il principale strumento di identificazione delle persone fisiche e delle persone giuridiche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana (D.M. 13814/1976).     

Il codice fiscale delle persone giuridiche è composto da undici caratteri numerici

  • i primi sette individuano il contribuente attraverso un numero progressivo 
  • i successivi tre sono il codice identificativo dell’ufficio  
  • l’ultimo è un carattere di controllo. 

La disciplina di riferimento si trova nel DPR n. 605 del 29 settembre 1973, che istituisce il codice fiscale (generalmente abbreviato in CF) e definisce le regole generali in materia di Anagrafe tributaria.  

Tale disciplina è attuata mediante la creazione di un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate, che raccoglie, archivia e gestisce le informazioni relative ai contribuenti italiani.  

In particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato DPR 605/1973 dispone che «L’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari». 

Per quali operazioni è richiesto il codice fiscale? 

Per le aziende estere non residenti (es. quelle senza una stabile organizzazione in Italia e con sede legale all’estero), il codice fiscale costituisce il primo passo per l’adempimento degli obblighi di legge, consentendo loro di operare legalmente sul territorio italiano.   

Il possesso del codice fiscale per società estere è necessario per concludere tutta una serie di atti, elencati all’art. 6 DPR 605/1973: 

  • Atti fiscali e tributari: fatture e documenti IVA (lett. a), dichiarativi ai fini IRES (lett. d), adempimenti IVA (lett. d), ricorsi alle commissioni tributarie (lett. g-quater). Le società estere non residenti in Italia sono chiamate a presentare dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche secondo il Modello Redditi SC per tutti i redditi prodotti in Italia. Per queste società, quindi, è necessario il possesso di un codice fiscale; 
  • Atti da registrare e atti notarili: contratti, scritture private, atti notarili soggetti a registrazione in termine fisso o in caso d’uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto (lett. b). Ad esempio, le domande di iscrizione di atti nel Registro delle Imprese; 
  • Atti bancari, finanziari e societari: atti o negozi conclusi da società o enti finanziari con clienti per apertura o chiusura di rapporti continuativi (es. conti correnti, depositi, ecc.) (lett. g-quinquies), contratti di assicurazione (lett. g-ter), contratti di somministrazione di servizi (lett. g-ter); 
  • Atti relativi a beni immobili e mobili registrati: trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari (lett. d.), immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (lett. e), iscrizione di navi, unità da diporto e relativi atti traslativi (lett. f); 
  • Autorizzazioni, licenze e concessioni: domande per autorizzazioni e licenze commerciali, industriali e professionali (lett. e), concessioni di aree pubbliche, permessi edilizi e attività edilizia (lett. e-bis), iscrizione ad albi professionali e registri di attività di lavoro autonomo (lett. f); 
  • Atti previdenziali, assistenziali e sanitari: certificazioni rilasciate da INPS o amministrazioni per somme corrisposte e ritenute operate (lett. d). Ad esempio, quando la società estera instaura rapporti di lavoro con personale italiano (cfr. obblighi previsti dal Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 317 in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari) o svolge attività lavorativa sul territorio italiano, diventa obbligatorio per il datore di lavoro estero iscriversi agli enti previdenziali (INPS, INAIL) e diviene necessario il possesso di un codice fiscale. Le modalità con cui le aziende estere devono iscriversi nella Direzione INPS competente sono chiarificate nella Circolare INPS n. 2 del 3 gennaio 2007.  

Il comma 2 dell’art. 6 del DPR 605/1973 prevede che l’obbligo di indicazione del codice fiscale possa comunque considerarsi assolto qualora la persona giuridica estera, priva del codice fiscale, proceda alla dichiarazione dei seguenti dati anagrafici: 

  • Ragione o denominazione sociale 
  • Domicilio fiscale estero (ossia la sede legale) 

In applicazione di tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria – con la  Risoluzione 5/E 2023 – ha riconosciuto la possibilità di concludere un contratto di locazione da parte di un soggetto non residente in Italia e privo di codice fiscale, purché i dati anagrafici di cui all’art. 6, comma 2 DPR 605/1973 siano presenti all’interno della richiesta di registrazione del contratto di locazione da presentare tramite il modello 69 all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “le modalità sopra indicate sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili.” 

A quale ufficio si richiede? 

La documentazione per la richiesta di codice fiscale deve essere presentata o inviata in via telematica a qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, secondo le istruzioni operative fornite dall’Amministrazione Finanziaria (vd. Provvedimento n. 2009/189273).   

Dal 2021 è possibile far domanda e caricare la documentazione fiscale direttamente sito web dell’Agenzia delle Entrate  attraverso i servizi “Consegna documenti e istanze” e dei servizi per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva e diversi altri. 

Se è vero che tale istanza può essere autonomamente presentata dal contribuente, per evitare d’incorrere in errori o evitare inutili lungaggini o altri problemi, è nondimeno consigliabile affidarsi ad un intermediario professionale per l’espletamento di queste (e delle altre) pratiche fiscali. 

Come fare richiesta del codice fiscale? 

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che non svolgono attività rilevanti ai fini IVA è possibile richiedere l’attribuzione del codice fiscale mediante la presentazione del modello AA5/6 (introdotto da Agenzia delle Entrate provv. 2009/189273) e dei documenti attestanti la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del soggetto giuridico (es. atto costitutivo, statuto, etc.).  

Per completare correttamente la richiesta, tra gli altri, è necessario fornire

  • Codice fiscale del rappresentante legale estero, da ottenere con il modello AA4/8 
  • Sede legale della società all’estero 
  • Domicilio eletto in Italia, da dichiarare formalmente 
  • Codice ATECO, a seconda dell’attività svolta, da specificare tramite apposita dichiarazione 

Tale documentazione deve essere: 

  • Legalizzata o apostillata se rilasciata all’estero 
  • Tradotta in italiano, con traduzione giurata in Italia. 

La documentazione può essere presentata tramite intermediario abilitato, oppure secondo le seguenti modalità, da verificarsi in base all’Ufficio competente: 

  • Servizio web “Consegna documenti e istanze” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini della trasmissione occorre selezionare la categoria “Richiesta certificati, copie e codici fiscali” 
  • Posta Elettronica Certificata trasmessa ad una qualunque Direzione Provinciale 
  • Consegna diretta, in duplice esemplare, presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate 
  • Servizio postale, in unica copia, mediante raccomandata. 

In caso di variazione dei dati dichiarati nel Modello AA5/6, il contribuente può modificare il modello e inoltrare la versione aggiornata all’Agenzia delle Entrate anche in modalità telematica, diretta o tramite intermediari abilitati. 

Quali persone giuridiche hanno bisogno del codice fiscale? 

Tra i soggetti giuridici non residenti che possono necessitare di un codice fiscale vi sono: 

  • Società di capitali o società di persone con sede legale all’estero ma che effettuano operazioni economiche o commerciali in Italia; 
  • Enti e trust esteri che intrattengono rapporti contrattuali, finanziari o di altro tipo con soggetti italiani; 
  • Consorzi, associazioni o altre forme collettive che partecipano a procedure di gara o si inseriscono nel tessuto economico italiano. 

Identificazione ai fini IVA 

L’attribuzione del codice fiscale per soggetti esteri non residenti si integra spesso con l’ottenimento della partita IVA italiana, necessaria in alcune ipotesi di attività d’impresa svolte sul territorio italiano. 

Secondo l’articolo 35-ter del DPR 633/1972 i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia sono tenuti a identificarsi, tramite una stabile organizzazione o nominando un rappresentante fiscale. In mancanza, possono comunque procedere all’identificazione diretta presso l’Agenzia delle Entrate. 

La partita IVA è indispensabile per assolvere gli obblighi di fatturazione, registrazione e versamento dell’IVA nei casi previsti dalla normativa di riferimento, mentre il codice fiscale consente solo un’identificazione più generale del soggetto in ambito fiscale e previdenziale. 

Vi è coincidenza tra codice fiscale e partiva IVA per le persone giuridiche? 

Per le società di capitali e le società di persone il codice fiscale coincide con il numero di Partita IVA, assolvendo il medesimo codice entrambe le funzioni. Questo permette un’identificazione unitaria in ambito fiscale e amministrativo.  

Diverso è il caso delle imprese individuali, per le quali il codice fiscale è quello personale del titolare e rimane distinto dalla partita IVA. Le imprese individuali, quindi, possiedono: 

  • Codice fiscale di 16 caratteri alfanumerici corrispondente a quello della persona fisica 
  • Partita IVA di 11 caratteri numerici 

La coincidenza tra codice fiscale e partita IVA non si verifica neppure nel caso di società di persone e capitali che abbiano mutato il loro domicilio fiscale (cioè il comune in cui è registrata la sede legale). In questo caso, infatti, l’Agenzia delle Entrate competente assegna un nuovo numero di partita IVA, mentre il codice fiscale resta immutato.  

Un punto essenziale deve essere qui precisato: mentre l’attribuzione del codice fiscale ad un dato ente non comporta automaticamente l’attribuzione di una (identica) partita IVA, ogniqualvolta la società o persona giuridica abbia una partita IVA, essa ha per ciò stesso anche un codice fiscale coincidente con la partita IVA predetta    

Stabile organizzazione in Italia. È necessaria la partita IVA o è sufficiente il codice fiscale? 

Nel caso in cui una persona giuridica non intenda svolgere attività d’impresa, arte o professione, oppure aprire una stabile organizzazione, è sufficiente il possesso di un Codice Fiscale per tutti gli atti previsti all’art. 6 DPR 605/1973. Mentre, infatti, l’ottenimento di un codice fiscale è necessaria e sufficiente a compiere le singole operazioni sopra esemplificate, un’attività economica in quanto tale può e spesso rende necessario l’espletamento di altri incombenti. 

Il numero di Partita IVA può essere necessario per intraprendere l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, oppure per aprire una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’art. 35, comma 1 DPR 633/1972 

Per maggiori informazioni, leggi il nostro approfondimento sull’analisi della stabile organizzazione

Sul tema, con la Risposta n. 453/2023, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito un importante chiarimento in merito al possesso del codice fiscale da parte di stabile organizzazione in Italia. La società madre (estera) e la stabile organizzazione in Italia devono operare nello Stato utilizzando il medesimo codice fiscale, in nome del principio di divieto di attribuzione di due codici fiscali allo stesso soggetto giuridico (su tale principio cfr. Risposta 347/2020). Dal momento che la stabile organizzazione non è dotata di personalità giuridica distinta dalla Casa Madre entrambe sono chiamate ad utilizzare il medesimo codice fiscale.   

Acquisto di partecipazioni in società italiane da parte di persone giuridiche o fisiche estere. Obbligo di codice fiscale? 

I nuovi orientamenti della Commissione tecnico-giuridica di Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato del 2022 si sono espressi sull’obbligatorietà del possesso di codice fiscale di soggetti esteri in relazione ad atti di acquisizione di partecipazioni in società italiane.  

Si conferma che non sussiste l’obbligo di indicazione del codice fiscale negli adempimenti legati all’acquisto di partecipazioni societarie in Italia da parte di soggetti stranieri (Modello S sull’elenco dei soci). 

Diversamente, il possesso del codice fiscale rimane obbligatorio nel caso in cui l’acquisto coinvolga una sola persona fisica ed abbia ad oggetto l’intera partecipazione societaria (Modulo Intercalare P).  

La nuova modulistica è stata così adeguata mediante il decreto MISE 98/2021 che elimina dall’elenco dei dati anagrafici richiesti per l’acquisto di partecipazioni di società italiane il codice fiscale del soggetto estero. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Data Link
Governo italiano DPR 633/1972 633 26/10/1972 Leggi di più
Governo italiano D.M. n. 13814/1976 13814 23/12/1976 Leggi di più
Governo italiano DPR 605/1973 605 29/09/1973 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 5/E/2023 5/E 14/02/2023 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 453/2023 453 06/11/2023 Leggi di più

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