Il disegno della legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025, introduce una rilevante novità in materia di fiscalità internazionale, modificando il trattamento riservato ai cosiddetti High Net Worth Individuals (HNWI) che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Tra le misure di maggiore impatto, spicca l’ulteriore incremento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-bis del TUIR, la cosiddetta “flat tax per nuovi residenti”, con l’obiettivo di attrarre investitori e contribuenti ad alto reddito, ma anche di armonizzare il regime italiano con le recenti tendenze europee in materia di “residence-based taxation”.
Il quadro normativo: l’articolo 24-bis del TUIR
L’articolo 24-bis, rubricato «Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia», disciplina un regime opzionale di tassazione sostitutiva dell’IRPEF applicabile ai redditi di fonte estera.
Il regime consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e, su richiesta, anche ai loro familiari, di sostituire l’ordinaria imposizione progressiva con un prelievo forfettario annuale (c.d. flat tax).
Requisiti formali per l’accesso al regime
Possono esercitare l’opzione i soggetti che:
- Non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità del regime, come stabilito dall’art. 2, comma 2, del TUIR;
- Trasferiscano la residenza fiscale in Italia ai sensi dello stesso articolo, vale a dire con iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, o con domicilio o residenza nel territorio dello Stato per più di 183 giorni l’anno;
- Manifestino la volontà di aderire al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento (quadro NR del Modello Redditi PF).
Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, il beneficiario, su richiesta espressa, può chiedere l’estensione di tale regime a uno o più familiari, ai sensi dell’art. 433 c.c (a condizione che questi trasferiscano la residenza fiscale in Italia)
Evoluzione della “flat tax” per i nuovi residenti: dal regime originario al disegno della Legge di Bilancio 2026
In origine, il regime dei nuovi residenti prevedeva un’imposta sostitutiva pari a 100.000 euro annui sui redditi di fonte estera, come previsto dal disegno della legge di Bilancio 2017.
Tale misura è stata raddoppiata con il decreto-legge n. 113/2024, che ha innalzato l’importo dell’imposta a 200.000 euro annui.
Il disegno della legge di Bilancio 2026 conferma la tendenza di rimodulare verso l’alto l’importo della flat tax per i nuovi residenti. In particolare:
- L’imposta sostitutiva annua dovuta sui redditi di fonte estera passa da 200.000 a 300.000 euro per le nuove opzioni esercitate a partire dal 1° gennaio 2026;
- Per i familiari del contribuente principale che optano per l’estensione del regime, l’imposta sostitutiva aggiuntiva sale da 25.000 a 50.000 euro annui;
- Restano invariati la durata massima del regime (15 anni) e la possibilità di esclusione selettiva di determinati Paesi di provenienza dei redditi esteri.
L’imposta, che sostituisce le imposte sui redditi delle persone fisiche, deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
I familiari a carico del contribuente possono aderire al regime mediante il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva di 50.000 euro per ciascun componente del nucleo familiare.
Perfezionamento dell’opzione
L’articolo 24-bis, comma 3, del TUIR prevede che l’opzione debba essere esercitata solo dopo aver ottenuto risposta favorevole a una specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, con il Provvedimento n. 47060 dell’8 marzo 2017, la stessa Agenzia ha disapplicato tale previsione, stabilendo che l’esercizio dell’opzione può avvenire in via alternativa:
- mediante la presentazione dell’istanza di interpello, allegando l’apposita check list per il riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime; e la successiva risposta favorevole. Oppure;
- direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi, senza necessità di interpello preventivo.
In tal modo, l’opzione si considera perfezionata con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia, oppure con quella del periodo d’imposta successivo.
Con la Risoluzione n. 44/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta, ovvero il codice NRPP, denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef – Nuovi residenti – articolo 24-bis, comma 2, del TUIR”.
Tale codice deve essere indicato nel modello F24.
Durata, effetti e cause di decadenza
Il regime si applica per un massimo di quindici anni a decorrere dal periodo d’imposta in cui il soggetto acquisisce la residenza fiscale in Italia. L’opzione si rinnova tacitamente ogni anno a meno che non intervenga un’ipotesi di
- cessazione
- revoca in qualunque momento del contribuente, gli effetti si producono anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione
- decadenza automatica qualora non venga versata l’imposta sostitutiva nei termini previsti, oppure in caso di trasferimento della residenza fiscale in un altro Stato o territorio.
In ogni caso, gli effetti cessano decorsi 15 anni dal primo periodo di imposta di validità dell’opzione.
Ulteriori benefici
Coloro che aderiscono al regime di tassazione forfettaria sui redditi, ed eventuali familiari, possono usufruire di ulteriori agevolazioni relative ai beni e agli investimenti detenuti all’estero.
In particolare, questo regime prevede l’esonero dal:
- obbligo di monitoraggio fiscale previsto dall’art. 4 del D.L. n. 167/1990, che richiede la compilazione del quadro RW per le attività patrimoniali e finanziarie estere;
- pagamento delle imposte patrimoniali estere, ossia l’IVIE (imposta sugli immobili detenuti all’estero) e l’IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere).
Inoltre, possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente agli asset esteri, come modificato dalla Decreto n. 139/2024.