L’IVA assolta in Italia da parte di soggetti passivi IVA non residenti nel territorio dello Stato può generare, in capo agli stessi, un credito IVA dal quale deriva un diritto al rimborso.
Tale diritto è, al contempo, riconosciuto a soggetti italiani che adempiono agli obblighi IVA all’estero.
La procedura di rimborso crediti IVA varia a seconda della categoria di soggetti richiedenti e può distinguersi nei seguenti casi:
- Soggetti residenti in Italia che hanno posto in essere operazioni all’estero (art. 38-bis.1);
- Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale (art. 35-ter e art. 17 DPR 633/1972);
- Soggetti passivi residenti in Stati UE che hanno posto in essere operazioni in Italia (art. 38-bis.2);
- Soggetti passivi che hanno optato in Italia per l’applicazione dei regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies, –sexies e –sexies.1 del DPR 633/1972 (art. 38-bis.3);
- Soggetti passivi residenti in Stati Extra UE che hanno posto in essere operazioni in Italia (art. 38-ter);
- Soggetti passivi residenti in UK, Norvegia, Svizzera, Israele che hanno posto in essere operazioni in Italia.
Di seguito, si procederà all’analisi delle singole fattispecie.
Non residenti identificati direttamente in Italia o tramite rappresentante fiscale
I soggetti non residenti identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia sono considerati al pari dei soggetti passivi IVA italiani; quindi, possono richiedere il rimborso crediti IVA seguendo la procedura ordinaria prevista dagli artt. 30 e 38-bis d.p.r. 633/1972:
- all’interno della dichiarazione annuale,
- presentando domanda tramite il modello TR, in caso di rimborsi infrannuali.
L’ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente varia:
- Se il soggetto non residente è identificato direttamente in Italia: l’istanza di rimborso è presa a carico dal Centro Operativo di Pescara;
- Se il soggetto non residente ha nominato un rappresentante fiscale in Italia: l’istanza di rimborso è presa a carico dall’ ufficio dell’Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del rappresentante.
Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, agli articoli dedicati all’identificazione diretta e alla rappresentanza fiscale.
La procedura di rimborso è accessibile in presenza di determinate condizioni, disciplinate dall’art. 30.
In particolare, il comma 1 dell’articolo prevede il diritto del contribuente “di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Quando si può chiedere l’IVA a rimborso?
L’ammontare detraibile fa riferimento a quanto indicato nella dichiarazione annuale, considerando gli aumenti delle somme versate mensilmente al netto dell’imposta relativa. L’eccedenza che risulti a credito può essere portata in detrazione nell’anno successivo ovvero chiesta a rimborso, laddove si rientri nelle condizioni previste dallo stesso art. 30:
- il credito che si vuole richiedere a rimborso deve essere superiore ad euro 2.582,28
- l’inquadramento in almeno una delle ulteriori condizioni previste alle lettere a) – e) del comma 1 dell’art. 30:
- Aliquota media sulle operazioni attive inferiore a quella sulle operazioni passive;
- Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale operazioni;
- Acquisto o costruzione di beni ammortizzabili;
- Operazioni non soggette a imposta per carenza del requisito territoriale;
- Soggetti non residenti identificati o rappresentati in Italia;
- Soggetti che effettuano prevalentemente o esclusivamente operazioni non imponibili di cui all’art. 8, 8-bis, 9.
L’istanza di rimborso è comunque ammessa, anche per somme inferiori a euro 2.582,28 in due circostanze:
- Cessazione di attività
- Qualora dalle dichiarazioni annuali IVA dei due anni precedenti risultino eccedenze detraibili. In tali casi, però, il rimborso potrà essere richiesto “per un ammontare, comunque, non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze”.
Residenti in stati UE non identificati direttamente in Italia
L‘art. 38-bis2 del d.p.r. 633/1972 disciplina il rimborso dell’IVA italiana assolta da soggetti non residenti, stabiliti in altri Stati UE.
Il rimborso IVA ha ad oggetto l’imposta pagata su:
- Importazioni di beni mobili;
- Acquisto di beni o servizi nell’esercizio d’impresa.
Tre sono i presupposti necessari per presentare istanza di rimborso:
- Non avere una stabile organizzazione in Italia;
- Non aver effettuato operazioni attive in Italia, ad eccezione di:
- Prestazioni di trasporto e operazioni accessorie non imponibili;
- Operazioni in reverse charge;
- Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici.
- Aver effettuato le operazioni in un periodo non inferiore ad un trimestre solare né superiore ad un anno solare.
Istanza di rimborso IVA
L‘Istanza di rimborso è presentata attraverso il portale elettronico predisposto dalle Amministrazioni fiscali estere e l’Agenzia delle Entrate deve notificare accoglimento o rigetto della domanda entro 4 mesi dalla data di ricezione della richiesta.
Generalmente il contribuente estero si avvale di un intermediario abilitato. Per maggiori informazioni sul servizio che lo Studio A&P offre sul tema, si rimanda alla pagina di servizio dedicata.
1. Limiti temporali
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso è il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. La richiesta può essere presentata per l’IVA sostenuta nell’arco di un intero anno civile, oppure per un periodo non inferiore a tre mesi.
2. Limiti di rimborso crediti IVA
L’importo dell’IVA richiesta a rimborso non può essere inferiore a €400,00 se il periodo di riferimento è inferiore ad un anno civile ma superiore a tre mesi. L’importo minimo dell’IVA rimborsabile non può invece essere inferiore a €50,00 se la richiesta è riferita ad un intero anno civile.
In caso di accoglimento della richiesta, il rimborso viene eseguito su conto estero o su conto corrente postale estero aperto in Italia o in un altro Stato UE. L’incasso diretto può avvenire anche nei confronti di un soggetto terzo, titolare di procura speciale.
La sentenza n. 2756/2023
La Corte di cassazione si è espressa in materia di rimborso IVA ex art. 38-bis.2 d.p.r. 633/1972. Con sentenza n. 2756/2023 ha riconosciuto il diritto al rimborso IVA ex art. 38-bis.2 (quindi per soggetti UE non direttamente identificati) anche nel caso in cui il soggetto passivo IVA si sia identificato solo dopo il compimento dell’operazione, purché:
- L’autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di rimborso;
- La richiesta di rimborso non persegua finalità fraudolente o abusive;
- L’identificazione sia effettuata entro un termine ragionevole, secondo un giudizio che si fondi sulle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni addotte.
Residenti in Stati extra UE senza rappresentante fiscale in Italia
L’art. 38-ter del d.p.r. 633/1972 disciplina il rimborso dell’IVA assolta da soggetti non residenti stabiliti fuori dalla UE. Presupposto è un rapporto di reciprocità tra Italia e stato terzo: il rimborso è riconosciuto esclusivamente a condizione che lo stato di stabilimento del soggetto riconosca analogo trattamento ai soggetti passivi IVA italiani.
Si applicano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi dell’art. 38-bis.2, a cui si aggiungono alcuni requisiti ulteriori:
- Non avere una stabile organizzazione in Italia;
- Esistenza di una condizione di reciprocità con lo stato di residenza del soggetto passivo (ad oggi esistente con Svizzera, Israele, Norvegia, UK);
- Nesso tra le operazioni per le quali si chiede il rimborso e l’attività dell’operatore economico;
- Esistenza di un’imposta sul valore aggiunto o sulla cifra d’affari nello stato extra UE.
In assenza di reciprocità con lo Stato extra UE, il soggetto passivo può richiedere il rimborso tramite un rappresentante fiscale, applicandosi tutte le regole procedurali previste per i residenti in Italia dall’art. 38-bis.
Per approfondire gli accordi di reciprocità attualmente vigenti tra Italia e Paesi extra UE in materia di rimborso IVA, si rimanda al nostro articolo dedicato.
Istanza di rimborso
L’istanza di rimborso è presentata tramite la compilazione del modello IVA 79 (provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2010 n. 64109) da presentare al Centro operativo di Pescara, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta, con una delle seguenti modalità:
- raccomandata A/R;
- corriere;
- consegna a mano.
Alla domanda di rimborso bisogna allegare:
– gli originali delle fatture di acquisto;
– la documentazione che dimostri il pagamento delle suddette fatture;
– l’attestazione dello Stato di stabilimento che attesti la qualità di soggetto passivo IVA del richiedente.
L’importo dell’IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 euro, se l’istanza è trimestrale; a 50 euro, se l’istanza è annuale.
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, ossia il Centro Operativo di Pescara, provvede a erogare il rimborso:
- entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso;
- entro 8 mesi qualora siano chieste informazioni aggiuntive.
Con risposta 278/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante principio: il credito IVA ottenuto a seguito dell’esito positivo della procedura di rimborso dai soggetti residenti in stati extra UE non può essere ceduto a terzi.
Soggetti passivi italiani che hanno compiuto operazioni IVA in UE
I soggetti italiani che hanno posto in essere operazioni IVA all’estero maturano un diritto al rimborso per l’IVA detraibile.
Il rimborso ha ad oggetto l’imposta pagata su:
- Importazioni di beni mobili;
- Acquisto di beni o servizi nell’esercizio d’impresa.
Tra le diverse operazioni che possono dare origine a un credito IVA rimborsabile vi sono anche le spese sostenute all’estero in occasione di trasferte aziendali, quali costi di alloggio, ristorazione o noleggio di autovetture. In tali casi, lo Studio A&P assiste le imprese italiane nella gestione delle richieste di rimborso dell’imposta estera, offrendo supporto operativo e consulenza dedicata. Per questo, vi invitiamo a consultare il nostro servizio dedicato.
Istanza di rimborso IVA
Per il riconoscimento del rimborso, si richiede il rispetto di determinate condizioni:
- L’ operazione conferisce il diritto alla detrazione ai sensi della disciplina IVA italiana
- Il soggetto non possiede sede legale o stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali nello stato membro di rimborso
- Il soggetto non ha effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello stato membro di rimborso
- Il soggetto non ha realizzato operazioni soggette ad IVA con reverse charge
È importante sottolineare che la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta nello Stato membro di rimborso non preclude il ricorso alla procedura di rimborso ex art. art. 38-bis.1 (cfr. Corte di Giustizia UE C-323/12 e Corte di Giustizia UE C-242/19).
Il termine entro cui deve essere presentata istanza di rimborso crediti IVA è il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo stato membro competente.
Importo dell’IVA richiesta a rimborso
L’importo dell’IVA richiesta a rimborso non può essere inferiore a €400,00 se il periodo di riferimento è inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi. L’importo minimo dell’IVA rimborsabile non può, invece, essere inferiore a €50,00 se la richiesta è riferita ad un intero anno civile.
Modalità di presentazione dell’istanza
I soggetti passivi presentano l’istanza di rimborso (provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010 n. 53471, § 1.3.1) tramite:
- Servizio telematico Entratel o Fisconline;
- Gli incaricati abilitati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3 co. 2-bis e 3 DPR 322/98 (ad esempio gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti);
- Soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
- Camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla L. 1.7.70 n. 518.
Quali sono i tempi di rimborso dell’IVA a credito?
L’Agenzia delle Entrate inoltra l’istanza di rimborso allo Stato membro di rimborso il quale, entro quattro mesi, comunica al contribuente italiano l’accoglimento o il rigetto della stessa. Il rimborso crediti IVA da parte dello Stato estero è eseguito al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per notificare la decisione.