Con nota n. 12233 del 27 novembre 2020, l’INL ha recentemente risposto alla richiesta di ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 27-quinquies del Decreto Legislativo n. 286/1998 del Testo Unico sull’Immigrazione, che disciplina l’ingresso e il soggiorno in Italia dei lavoratori provenienti da Paesi terzi.
In primo luogo, occorre precisare che per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di un lavoratore (dirigente, lavoratore specializzato o lavoratore in formazione) da un’azienda stabilita in un Paese terzo verso l’entità ospitante:
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Sede secondaria/rappresentanza situata in Italia della società da cui dipende il lavoratore trasferito.
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Società appartenente allo stesso gruppo di imprese, a condizione che vi sia stato un rapporto di lavoro con l’azienda distaccante per almeno tre mesi consecutivi.
Con la recente nota, l’INL ha fornito i seguenti chiarimenti:
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L’art. 27-quinquies impone una serie di condizioni all’entità ospitante, tra cui l’impegno ad assolvere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana; pertanto, sarà proprio sull’entità ospitante che verranno effettuate le verifiche sulla sua idoneità economica. Qualora l’entità ospitante sia una sede secondaria di una società estera, sarà possibile valutare complessivamente la capacità economica di entrambe le parti, in modo che la società madre possa coprire eventuali carenze economiche della sede secondaria.
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Rimane tuttavia necessaria l’istruttoria sulla adeguatezza economica dell’entità ospitante. Tale verifica, infatti, è volta a escludere che l’entità ospitante sia stata costituita principalmente allo scopo di agevolare l’ingresso di forza lavoro o che non svolga alcuna attività economica.
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A seguito delle suddette verifiche, come indicato anche nella Circolare n. 517 del 9 febbraio 2017, non è esclusa la possibilità di diniego o revoca dell’autorizzazione.