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Superbonus – Interventi realizzati su unità collabenti (F2)

Fabbricato in stato di abbandono e semidiroccato su cui si vogliono fare interventi di efficientamento energetico ed usufruire del bonus 110.
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Indice dei Contenuti

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Il  proprietario di un immobile all’interno di un parco nazionale, costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico (categoria F/2), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, privo di qualsiasi infisso e che presenta muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati, con la conseguenza che è impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente – molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto – vuole fruire dell’agevolazione al 110% per interventi sul cappotto termico, impianto di riscaldamento e pannelli solari fotovoltaici.

Il proprietario ritiene, altresì, di non dover procedere alla redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) iniziale del manufatto (stante lo stato disastroso in cui lo stesso si trova) ma di redigere l’APE a fine intervento per certificare la classe di efficienza raggiunta.

Il chiarimento dell’Agenzia

L’Agenzia specifica che, relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Ulteriori adempimenti

Ai fini dell’ Superbonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Va rilevato inoltre che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Pertanto, una volta sentita l’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico e dimostrato sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito e quindi esonerato dal produrre l’A.P.E. iniziale, il soggetto in questione potrà usufruire delle citate agevolazioni.

Risposta ad interpello n. 161 del 08/03/2021

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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