Con la nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito come applicare le sanzioni previste dall’art. 27, comma 11 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, durante i controlli ispettivi, un rapporto di lavoro autonomo risulti in realtà subordinato.
La questione: finto lavoro autonomo e cantieri senza patente
La norma riguarda i cantieri edili e impone a imprese e autonomi il possesso di una patente a crediti, che certifica competenze e rispetto delle regole su salute e sicurezza. In particolare, l’assenza della patente o il possesso di una patente con meno di 15 crediti comporta:
- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l’esclusione per sei mesi dalla partecipazione a lavori pubblici.
La nota dell’INL si concentra sul caso in cui, durante un’ispezione, venga accertato che un soggetto formalmente inquadrato come autonomo operi in realtà come lavoratore alle dipendenze dell’impresa committente.
L’interpretazione dell’INL: responsabilità solo dell’impresa committente
L’INL chiarisce che, una volta accertata la non autenticità del lavoro autonomo, il lavoratore “pseudo-autonomo” deve essere considerato a tutti gli effetti dipendente dell’impresa affidataria. Di conseguenza:
- non si può applicare nei suoi confronti la sanzione prevista per la mancanza della patente a crediti, poiché viene meno la qualifica soggettiva di lavoratore autonomo, requisito indispensabile per la configurazione dell’illecito;
- Le sanzioni ricadono completamente sull’impresa affidataria, che deve rispondere sia per la riqualificazione del rapporto di lavoro sia per le violazioni in materia di salute e sicurezza. Tra queste la mancata formazione o l’assenza di sorveglianza sanitaria.
- le sanzioni per mancato possesso della patente a crediti di cui all’art. 27, comma 11 del D.lgs. 81/2008 ricadono solo sull’impresa committente.
Ne consegue che non è contestabile al committente la mancata verifica della patente. Il lavoratore, una volta riqualificato come dipendente, non rientra tra i soggetti obbligati al possesso della stessa.
Coerenza sanzionatoria e tutela giurisdizionale
Un punto centrale della nota è l’esigenza di coerenza nel regime sanzionatorio. Contestare insieme la mancanza della patente e la natura subordinata del rapporto può risultare contraddittorio, Ciò rischia di indebolire l’accertamento ispettivo, specialmente in sede giudiziaria.
Conclusioni
La nota n. 964/2025 chiarisce le implicazioni pratiche della patente a crediti nei cantieri e il contrasto al falso lavoro autonomo, temi legati alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dei lavoratori. L’INL punta a responsabilizzare le imprese, evitando l’elusione degli obblighi di salute e sicurezza tramite contratti fittizi.