A seguito della risposta all’interpello n. 244 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla fruibilità del regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF (articolo 24-ter del TUIR) previsto per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
Il Regime di Imposizione Sostitutiva
In generale, possono accedere al regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF gli individui che si trasferiscono in Italia e che sono titolari di pensione estera previsti dall’articolo 49, comma 2, lett a) del TUIR erogati da soggetti esteri. Rientrano in questa categoria anche gli emolumenti ricevuti a seguito della cessazione dell’attività lavorativa e le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi.
Requisiti fondamentali dei fondi pensionistici
La caratteristica fondamentale che tali fondi pensionistici devono avere è quella di avere una finalità previdenziale, volta a garantire all’individuo una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale. Non è possibile, quindi, beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento alla sottoscrizione di polizze che hanno solamente uno scopo di investimento finanziario.
Evitare la doppia tassazione
Inoltre, le prestazioni pensionistiche in forma di capitale o rendita, erogate da un fondo previdenziale estero a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, dovrebbero risultare imponibili in Italia in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.
Occorre pertanto definire e stabilire in modo chiaro se i redditi di tali investimenti esteri possono essere qualificati in base alla norma interna, tra le pensioni o tra i redditi di capitale.