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Covid-19: gli Stati membri possono imporre divieti di viaggio e obblighi di test

La Corte di Giustizia dell'EU ha recentemente confermato la possibilità, per gli Stati membri, di vietare i viaggi non essenziali e di imporre test e quarantena, in relazione alla pandemia di Covid-19.

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Una recente sentenza della Corte di Giustizia europea ha stabilito che, in situazioni di pandemia, ciascun Stato membro può decidere di vietare i viaggi ritenuti non essenziali e/o imporre test diagnostici obbligatori.

Caso oggetto di ricorso

Il caso oggetto di ricorso ha riguardato la recente situazione di pandemia Covid-19, a seguito della quale uno Stato membro ha deciso di vietare i viaggi non essenziali in partenza da o verso altri Paesi dell’Unione Europea, classificati come “zona rossa” per via della grave situazione sanitaria che presentavano.

In aggiunta a questa restrizione dei diritti di circolazione, tale Stato membro ha istituito test diagnostici obbligatori e quarantena per qualsiasi individuo proveniente da tali paesi ritenuti a rischio.

Come conseguenza di tale decisione, un’agenzia di viaggi ha annullato tutti i viaggi previsti dallo Stato membro in questione verso un altro Stato membro classificato come “zona rossa”. Tale agenzia ha, in seguito, chiesto il risarcimento dal danno subito.

Il tribunale di riferimento ha chiesto pertanto il parere della Corte di Giustizia, al fine di determinare se il diritto dell’Unione europea fosse in contrasto con la decisione adottata dallo Stato membro.

Sentenza della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha precisato che, in una situazione di pandemia quale il Covid-19, uno Stato membro ha la facoltà di vietare i viaggi non essenziali verso o in partenza da altri Stati membri classificati come “zona rossa”. Tale Stato può inoltre imporre agli individui che entrano sul suo territorio l’obbligo di sottoporsi a test diagnostici e di osservare una quarantena.

Pertanto, si conviene che tali misure, pur essendo restrittive del principio di libera circolazione all’interno dell’Unione, possono essere adottate in un caso di emergenza. Tale disciplina di emergenza deve tuttavia essere motivata da norme chiare e precise, e applicata in modo prevedibile e non discriminatorio. Inoltre, esse devono rispettare il principio di proporzionalità.

Infine, tali misure devono poter essere impugnate nell’ambito di un ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Si ricorda che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici di uno Stato membro di interpellare la Corte di Giustizia – nell’ambito di una controversia – per avere un parere in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione europea. La Corte di Giustizia non risolve la controversia nazionale ma si limita a fornire una sentenza affinché il giudice possa risolvere la causa in conformità al parere della Corte di Giustizia e altri giudici nazionali possano fare lo stesso, se confrontati con un problema similare.

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Riferimenti Normativi

Comunicato Stampa No 185/23

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