Certificato di Residenza Fiscale in Italia

Il Certificato di residenza fiscale è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per attestare che la sede fiscale del richiedente è in Italia.

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Questa guida intende fornire informazioni generali sul Certificato di residenza fiscale, sulle ragioni per cui richiederlo e su come poterlo ottenere attraverso l’Agenzia delle Entrate.

Cos’è il certificato di residenza fiscale?

Il Certificato di residenza fiscale è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che serve per attestare che la sede fiscale dell’azienda o della persona oggetto della ricerca è in Italia.

Tale certificato può essere richiesto al fine di presentarlo all’Amministrazione fiscale di uno Stato estero, nel quale il contribuente ha prodotto reddito in un dato anno, al fine di usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con detto Stato.

Chi può richiederlo?

Questo certificato può essere richiesto da tutte le persone fisiche residenti e i soggetti residenti diversi dalle persone fisiche quali: società di capitali, enti commerciali e non commerciali, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di pensione.

Nel caso delle società di persone e negli altri casi di soggetti “fiscalmente trasparenti”, il certificato può essere richiesto solo dai soci/beneficiari residenti in Italia.

Quando serve il certificato di residenza fiscale?

Il certificato di residenza fiscale serve per chiedere all’Agenzia delle Entrate l’attestazione di residenza fiscale da presentare allo Stato estero nel quale il contribuente ha prodotto reddito in un dato anno.

L’attestazione di residenza fiscale è necessaria per avvalersi dei benefici delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito. L’attestazione può essere richiesta anche per più tipi di reddito prodotti nello stesso Stato estero, cioè soggetti alla stessa Convenzione; in questo caso verrà infatti emesso un unico certificato di residenza fiscale.

Come richiedere l’attestato di residenza fiscale?

La richiesta può essere presentata presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Il modello di certificato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2013, è infatti reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in forma elettronica.

Occorre compilare il modulo di richiesta in tutti i suoi campi, quali ad esempio:

  1. Qualità di: in questa sezione occorre indicare se si tratta di titolare, rappresentante o altra qualifica;
  2. Nazione: in questa sezione occorre indicare il nome dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito e a cui va consegnata l’attestazione;
  3. Reddito: in questa sezione occorre indicare il tipo (o i tipi) di reddito prodotto, oggetto delle Convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni, prendendo in considerazione la tabella disponibile sul modulo, consultabile a questo link.

Il rilascio del certificato è soggetto al pagamento dei tributi speciali di €3,10 per ogni copia richiesta. Il pagamento può essere effettuato tramite il modello F23 utilizzando il codice tributo 964T presso gli sportelli bancari e gli uffici postali. In alternativa, è possibile utilizzare la marca da bollo di pari importo.

Modello approvato per il certificato di residenza fiscale

Il modello di certificato approvato in Italia, utilizzabile dai non residenti per ottenere l’applicazione diretta della ritenuta convenzionale o l’esonero dall’imposta italiana ovvero il rimborso dell’imposta italiana, non sono stati preventivamente concordati con le altre autorità fiscali estere.

Secondo una tendenza prevalente in ambito comunitario e internazionale, infatti, i modelli sono frutto di un’iniziativa unilaterale dell’Italia. Tale iniziativa è motivata principalmente dalla necessità di agevolare gli investitori non residenti che intendono avvalersi direttamente dei benefici previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o dalle direttive europee di riferimento oppure ottenere il rimborso dell’imposta italiana versata o trattenuta in misura eccedente rispetto a quella fissata dalle medesime convenzioni e direttive.

Attestati di residenza fiscale rilasciati da Amministrazioni estere sulla base del modello di quello stato estero

L’amministrazione fiscale in uno Stato estero può rilasciare l’attestato di residenza fiscale senza utilizzare il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, l’autorità fiscale del paese di residenza del beneficiario del reddito può decidere di utilizzare una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell’aliquota convenzionale. In questo caso, il modello rilasciato dall’autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato.

Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile.

Attestati di residenza fiscale rilasciati dall’Agenzia delle Entrate sulla base del modello di uno stato estero

Possono verificarsi anche casi in cui l’Amministrazione fiscale estera richieda all’Agenzia delle Entrate la compilazione di un proprio modello ad hoc, con l’apposizione di timbro e firma da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi, qualora il modello predisposto dall’amministrazione estera sia sostanzialmente simile a quello italiano, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate può attestare la residenza fiscale in Italia utilizzando il modello estero. Ciò è applicabile tanto al fine di agevolare i contribuenti italiani che fanno domanda presso uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato partner di una convenzione per ottenere il rimborso dell’imposta estera o l’applicazione diretta dell’aliquota agevolata.

In tale evenienza, l’ufficio emetterà comunque il certificato di residenza fiscale anche sul modello approvato dall’Agenzia delle entrate. Infatti, il rilascio del certificato italiano è corrispondente al rispetto degli obblighi amministrativi interni mentre l’attestazione di residenza sul modello predisposto dall’amministrazione estera è funzionale a consentire ai contribuenti italiani di non avere difficoltà con le amministrazioni fiscali.

Quanto dura il certificato di residenza fiscale?

Il certificate di residenza fiscale può essere ottenuto su richiesta ed è solitamente riferito solamente all’anno fiscale di riferimento, indicato sullo stesso certificato.
Laddove il certificato di residenza fiscale debba essere presentato a un’autorità estera, potrebbe dover essere legalizzato per uso in quel paese.

Che differenza c’è tra residenza anagrafica e residenza fiscale

I concetti di residenza anagrafica e residenza fiscale vengono spesso confusi e sovrapposti, tuttavia esiste una differenza tra i due.

Il concetto di residenza anagrafica è definito dall’articolo 43 del Codice Civile come “Il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale”. Il concetto di domicilio è disciplinato dallo stesso articolo come: “Il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.

Pertanto, l’indirizzo di residenza anagrafica e l’indirizzo di domicilio possono coincidere, ma possono anche non coincidere. L’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente si ottiene registrandosi presso il Comune italiano dove si è titolari di un alloggio.
Ove necessario, è possibile richiedere al Comune un certificato di residenza anagrafica, che è diverso dal certificato di residenza fiscale oggetto del presente articolo, e che viene rilasciato con una validità di 6 mesi. L’indirizzo di domicilio, invece, può generalmente essere autocertificato.

La residenza fiscale, invece, rappresenta il territorio dove il soggetto può essere soggetto al pagamento delle imposte.

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Riferimenti Normativi

Linee Guida Agenzia delle Entrate

Fonte

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

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