A seguito della risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 123 del 22.02.2021, si è affermato che i buoni pasto riconosciuti ai dipendenti che lavorano in modalità di lavoro agile non concorrono al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett c) del TUIR.
Inoltre, il soggetto erogante non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart working la ritenuta a titolo di acconto IRPEF prevista dall’articolo 23 del DPR 600/73, sul valore dei buoni pasto fino a 4 euro se cartacei e fino a 8 euro se elettronici.