Supporto da A&P

Gli Stati UE non sono tenuti a riconoscere automaticamente lo status di rifugiato accordato da un altro Stato Membro

La Corte di Giustizia europea (ECJ) si è recentemente espressa sul principio di riconoscimento reciproco dello status di rifugiato all’interno dell’Unione Europea.

Indice dei Contenuti

Italy Covid

Operiamo in
Italia e nel mondo

Siamo
Relocation Experts

Qualità
ISO 9001

Il caso in oggetto

Nel caso specifico, una cittadina siriana che aveva precedentemente ottenuto lo status di rifugiata in Grecia, aveva in seguito presentato una domanda di protezione internazionale in Germania. La Germania ha tuttavia respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, concedendole però la protezione sussidiaria.

La cittadina ha quindi deciso di contestare il diniego al riconoscimento dello status di rifugiato dinanzi al tribunale locale. In particolare, si sottolineava che, a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in Grecia, la signora correva il rischio di subire trattamenti degradanti. Pertanto, non poteva essere inviata in tale Stato.

La causa in oggetto ha sollevato alcune domande di carattere generale, ovvero: quali sono gli obblighi del secondo Stato Membro in cui la persona presenta una nuova domanda di protezione internazionale?

Ci si domandava nello specifico se tale stato membro fosse tenuto ad accogliere la domanda oppure avesse la facoltà di respingerla. La corte amministrativa federale tedesca ha pertanto richiesto un parere alla ECJ relativamente alla corretta interpretazione delle direttive europee riguardanti il diritto alla protezione internazionale. 

La decisione della Corte Europea

Dopo aver analizzato la questione, la ECJ ha concluso che il diritto dell’Unione Europea non prevede il principio del riconoscimento reciproco dello status di rifugiato. I Regolamenti europei in materia non comportano infatti un obbligo di riconoscere, senza un esame specifico, la protezione internazionale già concessa da un altro Stato dell’UE.

Tuttavia, la ECJ ha sottolineato come il secondo Stato Membro che esamina la nuova domanda di protezione internazionale non possa semplicemente ignorare il fatto che un primo Stato Membro avesse già riconosciuto lo status di rifugiato. Ciò dovrebbe infatti costituire uno degli elementi a sostegno della nuova domanda.

Inoltre, il nuovo Stato Membro dovrebbe assegnare priorità all’esame della nuova domanda facendo, ove necessario, ricorso ai meccanismi di scambio delle informazioni tra i suddetti Stati Membri.

Ottieni un preventivo gratuito

Riferimenti Normativi

Regolamento (UE) n. 604/2013 sui meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati Membri

Fonte

Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-753/22

Fonte

Non perderti gli ultimi aggiornamenti

Ricevi aggiornamenti gratuiti dai nostri Esperti su immigrazione, diritto del lavoro, tassazione e altro ancora.