Cos’è il ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è una tipologia di visto di lungo periodo che consente l’ottenimento del relativo permesso di soggiorno italiano per motivi familiari ai membri familiari stranieri di cittadini stranieri che possiedono i requisiti per richiederlo.
Per maggiori informazioni, è possibile visitare la nostra pagina di approfondimento sul Visto per Ricongiungimento Familiare: tipi e requisiti.
Tipologie di ricongiungimento familiare
Esistono principalmente due tipologie di visto che il familiare può richiedere:
- Ricongiungimento al seguito con il cittadino straniero già in possesso di un Visto D in Italia. In tale caso, il cittadino deve avviare il processo di ricongiungimento mentre si trova ancora presso il proprio paese di origine ma può viaggiare in Italia subito dopo aver presentato la domanda;
- Ricongiungimento con il cittadino straniero già residente in Italia, in possesso di un valido permesso di soggiorno. La validità del permesso non può essere inferiore ad 1 anno e i tempi di elaborazione di questo tipo di ricongiungimento familiare sono generalmente più lunghi, rispetto al ricongiungimento al seguito.
Modifiche introdotte
Le modifiche introdotte al T.U.I. dal DL 145/2024 sono le seguenti:
- “Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale”;
- L’idoneità dell’alloggio (richiesta se si alloggia presso un appartamento privato, si veda il nostro approfondimento sulla Certificazione di idoneità alloggiativa) potrà essere rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.
Chiarimenti
Si specifica che, al momento, le prefetture (competenti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare) hanno recepito la prima modifica solamente per la tipologia di ricongiungimento familiare con straniero già residente in Italia.
Inoltre, tale modifica non è ad oggi applicabile ai familiari di cui alla lettera b) dell’articolo 29, comma 1 del T.U.I, cioè i “figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso”.
Infine, per soggiorno legale si intende che il cittadino straniero deve essere regolarmente iscritto all’anagrafe italiana da almeno due anni, prima di richiedere il ricongiungimento in favore del familiare interessato.