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Ricongiungimento familiare concesso ai rifugiati minori non accompagnati anche se diventano maggiorenni durante la procedura

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i rifugiati minorenni non accompagnati hanno diritto a ricongiungersi con i propri genitori, anche se sono diventati maggiorenni durante la procedura di ricongiungimento familiare.

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La Corte di Giustizia Europea si è di recente espressa sulla possibilità, per un rifugiato minore non accompagnato, di godere del ricongiungimento familiare con i genitori anche nel caso in cui raggiunga la maggiore età nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.

Il caso in oggetto

Nel caso specifico, un cittadino siriano, minore non accompagnato, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Austria. I suoi genitori e la sorella maggiorenne avevano quindi presentato domanda di permesso di soggiorno in austriaco per potersi ricongiungere con lui. Tuttavia, le autorità austriache avevano valutato negativamente le domande, respingendole. La motivazione del rigetto era che, in seguito alla presentazione di suddette istanze, il cittadino siriano era diventato maggiorenne.

Pertanto, i genitori e la sorella avevano deciso di contestare il rigetto presso il tribunale amministrativo locale. Il tribunale amministrativo ha interpellato la Corte di Giustizia chiedendo quale fosse la corretta interpretazione relativamente al diritto al ricongiungimento familiare.

La decisione della Corte Europea

A tal proposito, la Corte di Giustizia ha precisato che le direttive europee accordano una specifica protezione ai rifugiati. Data la loro vulnerabilità, infatti, esse favoriscono specificamente i rifugiati minori non accompagnati concedendo loro il diritto al ricongiungimento familiare con i genitori.

In primo luogo, la Corte ha dichiarato che il rifugiato minore non accompagnato, diventato maggiorenne nel corso della procedura relativa alla domanda di ricongiungimento familiare con i suoi genitori, ha diritto a tale ricongiungimento.

Di conseguenza, la domanda non può essere respinta con la motivazione che il rifugiato non è più minorenne alla data della decisione su detta domanda. In sostanza, il diritto del minore al ricongiungimento non può essere subordinato alla tempistica del trattamento della domanda presentata.

In secondo luogo, la Corte ha rilevato il diritto del minore al ricongiungimento anche con la sorella maggiorenne, in quanto affetta da una grave malattia invalidante che la rendeva dipendente dai genitori.

In terzo luogo, la Corte ha rilevato come fosse impossibile per il rifugiato minore non accompagnato soddisfare i requisiti minimi di alloggio e assicurazione nonché di risorse economiche sufficienti. Nel caso specifico, pertanto, il diritto al ricongiungimento familiare non può essere subordinato al possesso di tali requisiti.

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Riferimenti Normativi

Direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare

Fonte

Sentenza della Corte di Giustizia Europea - C-560/20

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