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Sì al regime impatriati anche in caso di attività lavorativa con società dello stesso gruppo

Regime impatriati applicabile anche per il contribuente con cariche amministrative in aziende controllate dal precedente datore di lavoro.

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Con la risposta 524 del 2 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul caso di un dirigente di azienda che chiedeva l’applicazione del beneficio per lavoratori impatriati dopo essere rientrato in italia e avendo mantenuto una carica amministrativa in una società controllata italiana all’interno del gruppo di cui in precedenza era CEO.

Il caso oggetto di interpello n. 524

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’Istante è un cittadino italiano, residente dal 1998 all’estero, dove lavora presso una società inglese a capo di un omonimo gruppo. L’istante ricopre il ruolo di CEO della società dal 2015, oltre a cariche di amministratore di due controllate inglesi e della controllata italiana. A seguito del licenziamento dalla capogruppo, il dirigente sta per rientrare in Italia al fine di assumere un nuovo incarico presso la controllata italiana di cui è ancora amministratore.

La richiesta rivolta all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per lui fruire del regime impatriati e in particolare se non costituiscano cause ostative:

  • il mantenimento delle cariche amministrative assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro con il precedente datore inglese tra cui quello di CEO;
  • la circostanza che prima del rientro in Italia, in costanza del rapporto di lavoro con il precedente datore estero abbia, altresì, ricoperto l’incarico di amministratore della Società italiana, nuovo datore di lavoro, trattandosi di ruoli “ancillari e comunque secondari rispetto alla carica di CEO e svolti da remoto presso la sua abituale sede di lavoro estera salvo sporadiche trasferte in Italia.”

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta 524 del 2 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso la disciplina del regime impatriati, prevista dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 a favore dei lavoratori che:

  • trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e vi restano per almeno due anni;
  • non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti;
  • che svolgono l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

L’Agenzia anche alla luce della prassi ritiene che nel caso in esame l’istante possa fruire del regime sugli impatriati anche se mantiene la carica amministrativa assunta con la capogruppo londinese e se prima del trasferimento in Italia ha ricoperto l’incarico di amministratore della controllata.

Ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è che l’istante acquisisca la residenza fiscale in Italia e qui presti la propria attività lavorativa, condizioni in linea con il regime di favore che vuole premiare il rientro dei lavoratori nel nostro Paese. Inoltre, nel caso in questione, l’istante non era distaccato all’estero perciò, non è nemmeno necessario verificare l’assenza di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

L’Agenzia ha quindi dato risposta positiva alla richiesta in oggetto, confermando che, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, l’istante potrà beneficiare del regime impatriati a decorrere dal periodo d’imposta in cui si trasferisce in Italia.

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Riferimenti Normativi

Articolo 16 del Decreto Legislativo N. 147/2015

Fonte

Risposta n. 524 del 2 ottobre 2022

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