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Il Regolamento 883/2004: Smart Working e Legislazione europea in materia di Sicurezza Sociale

Il Regolamento 883/2004 è un pilastro della legislazione UE in materia di sicurezza sociale. In questo articolo illustriamo come il Regolamento si applica alle fattispecie di smart working all'estero.

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In ambito europeo, per determinare la legislazione applicabile ai contratti di smart working in materia di sicurezza sociale, sono attualmente in vigore le disposizioni del Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo Regolamento di attuazione (CE) n. 987/2009. 

Per una panoramica sulla regolamentazione della sicurezza sociale a livello internazionale, leggi la nostra guida sulla Sicurezza Sociale nel contratto di lavoro.

Articolo 11: lex loci laboris

In virtù dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004, la lex loci laboris deve rimanere il principio cardine per determinare la legislazione applicabile a un lavoratore subordinato.

Il fatto che il telelavoro sia diventato parte dell’organizzazione del lavoro non influisce sull’applicazione integrale di tale principio. Infatti, la localizzazione di un’attività deve essere intesa come il luogo in cui, in termini pratici, la persona interessata svolge le azioni connesse a tale attività (si veda, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-137/11, Partena).  

Tuttavia, alcune eccezioni alla lex loci laboris sono possibili, specialmente nel contesto degli articoli 12, 13 e 16 del Regolamento 883/2004. 

Regolamento 883/2004: Articolo 12

L’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede una deroga al principio generale di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a).

Qualsiasi eccezione, in linea di principio, deve essere interpretata in modo restrittivo. Questa norma è uno strumento per agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi. Garantisce, infatti, la stabilità della legislazione sulla sicurezza sociale applicabile al lavoratore ed evita complicazioni amministrative per le imprese.

Tuttavia, essa copre anche altre situazioni di attività temporanea in un altro Stato membro, durante le quali il lavoratore può rimanere soggetto alla legislazione del Paese in cui è assicurato

Ai fini dell’applicazione della regola, il dipendente deve essere inviato dal datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgere mansioni per suo conto.

Nell’ambito delle prestazioni transnazionali di servizi, il documento che attesta che il lavoratore rimane assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale del Paese di origine è il Modello A1.

L’Articolo 12 e il telelavoro all’estero

A patto che siano soddisfatte le altre condizioni, il telelavoro in un altro Stato membro per conto del datore di lavoro può essere considerato tutelato dall’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Naturalmente, detta norma riguarda solo i casi in cui il telelavoro in un altro Stato membro sia:

  • casuale;
  • limitato nel tempo; e
  • non rientri nel modello di lavoro abituale. In quest’ultimo caso, si deve valutare l’applicazione dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Lo smart working in un altro Stato membro per conto del datore, pertanto, essendo occasionale e limitato temporalmente, si considera tutelato dall’articolo 12 del Regolamento 883/2004. Seguendo l’interpretazione della Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, infatti, detta norma si applica a qualsiasi fattispecie di telelavoro, concordato esplicitamente tra datore di lavoro e dipendente.

Di conseguenza, il lavoratore che svolge le proprie mansioni in smart working all’estero per un periodo inferiore ai 24 mesi resterebbe soggetto alla legislazione del primo Stato membro.   

Il telelavoro continuativo a tempo pieno in uno Stato membro senza alcun limite temporale è escluso dall’articolo 12. Infatti, non è di natura ad hoc o temporanea e dovrebbe essere previsto per un periodo superiore ai 24 mesi. 

Articolo 13: attività in due o più Stati membri

L’assegnazione a tempo parziale, ovvero l’alternanza di attività presso i locali del datore di lavoro e la sede remota su base temporanea, è, in linea di principio, una situazione che dovrebbe essere soggetta al perseguimento di attività in due o più Stati membri (articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004).

Secondo la nota esplicativa sul telelavoro (AC 137/23) del 21 giugno 2023, emanata dalla Commissione Amministrativa, l’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 987/2009 devono applicarsi, di regola, al telelavoro.  

In questa circostanza, pertanto, la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale (25% e oltre) delle proprie mansioni in detto Stato.  

Regolamento 883/2004: Articolo 16

L’articolo 16 consente alle autorità competenti di due o più Stati membri, di comune accordo, di eccepire alle precedenti disposizioni del Titolo II del Regolamento (CE) 883/2004, al fine di tutelare alcuni individui o categorie.  

In attesa di un adeguamento dei regolamenti comunitari alla nuova fattispecie di smart working, la Commissione europea ha emesso un Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del sopracitato Regolamento, nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale.  

Qualora il datore e il lavoratore, appartenenti a Stati firmatari dell’Accordo, vogliano servirsi della deroga prevista, il dipendente che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo, potrà essere assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio. 

Per l’applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede il datore, in base all’eccezione prevista dall’articolo 16, Studio A&P offre supporto nell’ottenimento del certificato di legislazione applicabile.

Scopri di più sui nostri servizi di consulenza in merito agli adempimenti per lo smart working transnazionale.

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Riferimenti Normativi

Nota esplicativa sul telelavoro (AC 137/23) del 21 giugno 2023 - Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale

Fonte

Regolamento (CE) n. 883/2004

Fonte

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