Alla luce della flessibilizzazione e digitalizzazione del mercato del lavoro, nonché dell’aumento del telelavoro transfrontaliero imposto dalla pandemia da Covid-19, lo smartworking e il telelavoro hanno subìto un incremento.
Al fine di mitigare l’effetto di tale modalità di lavoro sulla legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale nel breve termine, in data 21 giugno 2023, la Commissione Europea ha emesso un Accordo Quadro multilaterale.
In attesa della revisione dei regolamenti comunitari e dell’adozione di una specifica disciplina del telelavoro all’estero, l’Accordo offre una soluzione che garantisce gli interessi dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli enti previdenziali.
Per una panoramica sulla regolamentazione della sicurezza sociale internazionale, leggi la nostra guida sulla Sicurezza Sociale nel contratto di lavoro.
Ambito di applicazione dell’Accordo Quadro sul telelavoro all’estero
I destinatari dell’Accordo sono i lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004.
Condizioni imprescindibili sono la loro residenza in uno Stato firmatario e la sede legale o il luogo di attività dell’impresa o del datore in un altro Stato firmatario.
L’Accordo Quadro copre altresì i lavoratori a cui la legislazione dello Stato di residenza sarebbe applicabile, a seguito di telelavoro transfrontaliero abituale ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 883/2004, impiegati da una o più imprese o datori di lavoro (di seguito definiti “il datore di lavoro”) che hanno la sede legale o il luogo di attività in un solo altro Stato firmatario.
L’articolo 1 dell’Accordo Quadro inquadra il “telelavoro transfrontaliero” come ogni attività svolta in uno o più Stati membri, diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro.
Tale attività deve essere basata su tecnologie informatiche che permettano al lavoratore di rimanere connesso con l’ambiente di lavoro del datore o con i clienti, al fine di svolgere le mansioni assegnategli dal datore, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nei casi di lavoratori autonomi.
Stati firmatari dell’Accordo Quadro sul telelavoro all’estero
L’Accordo si applica esclusivamente agli Stati firmatari e, per i Paesi che aderiscono successivamente al 1° luglio 2023, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla firma.
Tra gli Stati firmatari, alla data odierna, rientrano:
- Austria;
- Belgio;
- Croazia;
- Repubblica Ceca;
- Finlandia;
- Francia;
- Germania;
- Italia;
- Liechtenstein;
- Lussemburgo;
- Malta;
- Norvegia;
- Polonia;
- Portogallo;
- Spagna;
- Svezia;
- Svizzera;
- Paesi Bassi;
- Repubblica Slovena;
- Repubblica Slovacca.
L’Italia ha sottoscritto l’Accordo in data 28 dicembre 2023 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
L’INPS, tramite il Messaggio n. 1072, pubblicato il 13 marzo 2024, ha fornito le prime indicazioni di prassi in merito alla sua applicazione, in materia di telelavoro all’estero abituale.
Condizioni per l’applicabilità dell’Accordo
In virtù dell’articolo 2, paragrafo 3, l’Accordo si applica esclusivamente alle fattispecie di telelavoro transfrontaliero abituale.
Il datore può presentare una richiesta di assoggettamento del lavoratore alla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore ha la sede legale o il luogo di attività, qualora siano rispettate determinate condizioni:
- Lo Stato di residenza del lavoratore deve differire dallo Stato della sede legale o del luogo di attività del suo datore.
- Il telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza deve essere inferiore al 50% dell’orario di lavoro totale.
- La richiesta deve essere effettuata con il consenso del datore e del dipendente.
Per tutte le situazioni che l’Accordo non contempla, resta impregiudicata alle parti interessate la possibilità di concludere un’intesa su base individuale, in virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo è necessario che entrambi gli Stati interessati (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha sede il datore di lavoro) vi abbiano aderito.
Legislazione applicabile al telelavoro all’estero
L’articolo 3 dell’Accordo siglato dall’Italia ricalca il modello standard. Come previsto dall’articolo 16, pertanto, l’Accordo pone un’eccezione rispetto agli articoli 12 e 13 del Regolamento sopracitato. Quando il datore o il lavoratore presentano una richiesta ai sensi dell’articolo 16, si applica la regola speciale dell’accordo quadro.
In altri termini, l’articolo 3 introduce la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile al telelavoro all’estero, nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, consentendo di mantenere la legislazione dello Stato che ospita la sede legale o il domicilio del datore.
L’articolo 13, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (CE) n. 883/2004, infatti, dispone che la persona che eserciti abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri sia soggetta alla legislazione dello Stato di residenza, qualora detta attività sia pari o superiore al 25% nel suddetto Stato.
Limiti temporali delle richieste di deroga
In virtù dell’articolo 4 dell’Accordo, le richieste di deroga di cui all’articolo 3 dell’Accordo, conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 987/2009, devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato. Ne consegue che debbano essere trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro in cui ha la sede legale o il domicilio il datore.
La legislazione applicabile, determinata ai sensi della richiesta di deroga, può permanere per un periodo massimo di tre anni alla volta, con possibilità di proroga, previa presentazione di nuova richiesta.
Le domande possono riguardare soltanto periodi di telelavoro all’estero che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati.
Presentazione della richiesta ex Articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004
Come già anticipato, le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro in cui è presente la sede legale o il domicilio del datore di lavoro.
Qualora intervengano cambiamenti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga, tale circostanza deve essere immediatamente comunicata dal datore o dal lavoratore allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore). In tale ipotesi, detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).
L’ottavo punto del Messaggio n. 1072 dell’INPS, da ultimo, ha chiarito le modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo. La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo dipendente.
Studio A&P offre un servizio di consulenza per la redazione, integrazione e revisione del contratto obbligatorio di telelavoro all’estero.
Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina sui progetti di Smartworking Transnazionale.
La competenza per la gestione delle richieste di deroga è delle Direzioni regionali competenti per la gestione degli accordi di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, in base al Paese di residenza del lavoratore.