Regime impatriati per contribuenti che lavorano a distanza dall’Italia per imprese straniere

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L’interpello permette a coloro che scelgono di venire a lavorare in Italia svolgendo comunque attività lavorative occasionali all’estero di accedere al regime opzionale. Il caso riguarda specificamente uno psichiatra rientrato in Italia dagli Stati Uniti, che lavora per una clinica di telepsichiatria Statunitense e che offre servizi a distanza per pazienti americani nonostante sia residente in Italia. Il contribuente svolge, inoltre, attività di lavoro occasionale non dipendente presso una struttura psichiatrica negli Stati Uniti per un periodo inferiore ai 15 giorni all’anno, in modo da non perdere il proprio status di medico ospedaliero americano.

Il regime impatriati

Nel paragrafo 7.5 della circolare n 33/E del 28 dicembre 2020 viene precisato che l’articolo che disciplina il regime impatriati non richiede che l’attività lavorativa sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato per accedere all’opzione (articolo 16 del d.lgs. n 145 del 2015, modificato poi dall’articolo 5 comma 2 del decreto legge 30 aprile del 2019, n 34).

La stessa circolare è importante anche perché non indica il tempo che deve intercorrere tra il trasferimento in Italia e l’inizio della nuova attività lavorativa, quindi non vi sono problemi se si supera l’iniziale limite di tre mesi tra il cambiamento della residenza e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

Tassazione del lavoro occasionale

Per quanto riguarda invece la tassazione dei redditi derivanti dal lavoro occasionale svolto negli Stati Uniti, questi sono sottoposti al regime fiscale Italiano nel presupposto in cui il contribuente non abbia lì una propria base fissa. Da ciò deriva che in relazione a tale reddito non matura il credito per le imposte pagate all’estero finalizzato all’eliminazione della doppia imposizione ai sensi dell’articolo 23 della Convenzione, trattandosi di reddito non tassato negli USA.

Cosa succede se si risolve il contratto?

Secondo l’articolo 16 del decreto legislativo n 145, il regime impatriati è applicabile solo se il contribuente risiede in Italia per almeno 2 anni dal trasferimento. Ciò vuol dire che anche se il contratto con il proprio datore di lavoro è risolto prima del termine, il soggetto può comunque godere del regime se non trasferisce la propria residenza al di fuori del territorio nazionale.

Riferimenti Normativi

Risposta n.223 del 27 aprile 2022

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