Con la nota n. 2401/2023, l’INL ha fornito delucidazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.
Obblighi dei prestatori di servizio in caso di distacco transnazionale
Ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016, recante attuazione della direttiva 2014/67/UE, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di:
- Conservare una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti:
- contratto di lavoro;
- prospetti paga;
- prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero;
- documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni;
- comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente);
- attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante: può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (INL – circolare 1/2023),
- modello A1.
- Designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.
Chiarimenti forniti da INL con la nota 2401/2023
Su richiesta del Dipartimento Politiche Europee – Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro erano stati invitati a valutare la possibilità di recepire nel sistema italiano alcune pratiche, già adottate in altri Stati membri. Tali pratiche sono mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizi che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.
Obblighi di conservazione documentale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di conservazione documentale di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.
In ragione di esigenze di semplificazione, l’INL ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, escludendo la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Resta salva, tuttavia, la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata sulla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.
Designazione di un referente in Italia
Quanto al secondo aspetto, relativo alla designazione di un referente in Italia durante il periodo di distacco, l’INL chiarisce che il soggetto referente che l’impresa distaccante è tenuta a designare non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Viceversa, sarà sufficiente la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento per eventuali notificazioni e interlocuzioni.