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Nuovi adempimenti dal 2 novembre relativi al Distacco a Catena in ingresso ed in uscita dall’Italia

Nell'ipotesi del distacco a catena, il lavoratore rimane distaccato dall’agenzia di somministrazione, la quale rimane il responsabile delle formalità per il distacco. Vi sono stringenti adempimenti e responsabilità in capo all’azienda somministrata e dell’impresa a favore della quale viene svolta la prestazione.

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La Circolare n.2 del 19 ottobre 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce la fattispecie del distacco a catena introdotta dal D.Lgs. 122/2020 che ha modificato il D.Lgs. 136/2016. In particolare, l’articolo 1, comma 2-bis introdotto dalla modifica contempla il caso del distacco a catena (vs. “doppio distacco”) che si divide in due casistiche dal punto di vista dell’impresa italiana: distacco a catena in ingresso e distacco a catena in uscita.

Il punto focale in comune a queste due fattispecie è che i lavoratori interessati da invii multipli sono considerati distaccati dall’agenzia di somministrazione, la quale, in quanto datore di lavoro, rimane responsabile del trattamento economico e normativo e degli obblighi formali che nascono in seno al distacco dei lavoratori. Inoltre, la modifica ha introdotto l’articolo 10-bis relativo agli obblighi informativi in capo ai soggetti interessati dal distacco a catena. Infine, la modifica è intervenuta sull’articolo 12, introducendo un regime sanzionatorio per la violazione dei suddetti obblighi relativi al distacco a catena.

Distacco a catena in entrata: specifiche e obblighi dei soggetti interessati

Il distacco a catena in entrata prevede che un’agenzia di somministrazione stabilita in uno stato membro diverso dall’Italia distacchi, tramite somministrazione di manodopera, uno o più lavoratori presso un’impresa utilizzatrice nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro diverso dall’Italia (primo anello della catena); l’impresa utilizzatrice invia poi a sua volta i lavoratori presso un’impresa destinataria del servizio in Italia (secondo anello della catena).

Il divieto di “doppia somministrazione” previsto in questo caso comporta che il rapporto di lavoro che intercorre nel secondo anello della catena non può essere una somministrazione come nel primo anello, ma consisterà in una prestazione transnazionale di servizi, quale un contratto di appalto, subappalto o distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice in Italia.

L’art. 10-bis, comma 3 prevede che l’impresa utilizzatrice che invia i lavoratori in Italia è obbligata a notificare all’agenzia di somministrazione alcune informazioni relative ai lavoratori e all’attività della prestazione di servizio, quali:

  • numero e generalità dei lavoratori;
  • data di inizio;
  • fine e durata del distacco;
  • luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
  • tipologia di servizi.

La stessa è altresì tenuta a consegnare all’impresa in Italia destinataria del servizio copia dell’informativa tradotta in italiano e copia della relativa trasmissione ai fini di eventuali controlli delle autorità. In caso di violazione dei suddetti obblighi, l’art. 12, comma 3-ter prevede inoltre una sanzione amministrativa da 180 a 600 euro per ogni lavoratore interessato dall’illecito.

Gli obblighi dell’impresa destinataria della prestazione in Italia sono novellati nell’articolo 10-bis, comma 1: la stessa è tenuta ad informare l’agenzia di somministrazione che distacca i lavoratori circa le condizioni di lavoro e di occupazione che si applicano ai lavoratori in distacco e a tenere copia dell’informativa inviata e della relativa trasmissione per l’intero periodo di distacco e fino a due anni dalla cessazione dello stesso. Se l’impresa in Italia viola tale obbligo, può incorrere in una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per ciascun lavoratore interessato dall’illecito (art. 12, comma 3-bis).

Distacco a catena in uscita: obblighi in capo all’impresa in Italia

Il distacco a catena in uscita è contemplato nel secondo periodo dell’articolo 1, comma 2-bis introdotto dalla modifica del D.Lgs. 122/2020. Questa fattispecie prevede il caso in cui l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori inviati in somministrazione dall’agenzia stabilita in uno Stato membro dell’UE, distacchi tali lavoratori presso un terzo e differente Stato membro, in ragione di un rapporto commerciale diverso dalla somministrazione di manodopera, ad es. appalto o distacco infragruppo.

In questo caso, l’impresa utilizzatrice italiana ha l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione dell’invio dei lavoratori presso l’impresa destinataria (art. 10-bis, comma 2). La violazione del suddetto obbligo comporta una sanzione amministrativa da 160 a 600 euro per ciascun lavoratore coinvolto dall’illecito (art. 12, comma 3-ter).

Obblighi in capo all’Agenzia di Somministrazione

In quanto datore di lavoro, l’agenzia di somministrazione rimane responsabile dell’obbligo amministrativo di comunicare l’invio dei lavoratori in distacco entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio della prestazione, mediante l’utilizzo del Modello UNI – Distacco UE disponibile sulla piattaforma dedicata.

Per il caso del distacco a catena in entrata, la notifica dell’agenzia di somministrazione, oltre le informazioni di cui alle lettere a – i già presenti nell’articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 136/2016, dovrà prevedere anche la notifica dei dati identificativi dell’impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia, come previsto dalla lettera i-bis inserita all’articolo 10, comma 1 del suddetto decreto dalla modifica del D. Lgs. 122/2020.

La violazione di tale obbligo, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato dall’illecito.

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Riferimenti Normativi

Circolare n.2 del 19 ottobre 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Fonte

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