Nel caso in cui un lavoratore somministrato venga inviato a svolgere una prestazione di servizio presso un’impresa stabilita in uno degli Stati UE, l’agenzia di somministrazione è tenuta a ottemperare agli obblighi introdotti dalle direttive europee in materia di distacco transnazionale e alle rispettive trasposizioni nazionali.
Quali sono gli obblighi per il distacco transnazionale?
In linea generale, gli obblighi introdotti dalle direttive europee prevedono:
- La trasmissione di una dichiarazione preventiva di distacco. Ha lo scopo di informare le autorità ispettive estere circa l’intervento del lavoratore in territorio estero;
- La nomina di una persona di contatto. In alcuni casi si può identificare con il lavoratore distaccato oppure con una figura professionale domiciliata nello Stato di destinazione;
- La conservazione della documentazione relativa alla trasferta e al lavoratore distaccato. L’arco di tempo previsto è tutta la durata della missione e per almeno 2 anni dalla sua cessazione;
- L’ adeguamento retributivo ai livelli equivalenti previsti dal contratto collettivo applicabile nel paese ospitante;
- L’ottenimento del Modello A1. Esso certifica che il lavoratore distaccato rimane assicurato ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede l’impresa distaccante;
- La predisposizione dell’eventuale documentazione di immigration per cittadini di stati terzi (visti, permessi ecc).
In merito alle condizioni di remunerazione, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l’accordo collettivo che prevede una retribuzione minore ai lavoratori interinali rispetto ai lavoratori assunti direttamente debba includere vantaggi compensativi.
È doveroso specificare che, ad ogni modo, le disposizioni variano a seconda del Paese di destinazione. In alcuni casi la somministrazione è addirittura fortemente limitata (es. in Belgio).
La sentenza della Corte di Giustizia in merito alla genuinità del distacco
Per considerare un distacco genuino si deve far riferimento quindi al «luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale» e all’«ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento»
Il distacco transnazionale è genuino se l’agenzia per il lavoro estera fattura in modo consistente nel Paese di origine. La sentenza della Corte di Giustizia, depositata il 3 giugno 2021 e ripresa dall’Ispettorato del Lavoro nella nota 936 del 15 giugno 2021, chiarisce che il fatturato non può derivare soprattutto da Paesi diversi da quello di stabilimento.
La disputa che ha sollevato un problema interpretativo della disciplina comunitaria riguarda un’agenzia interinale con sede in Bulgaria. Essa somministrava personale principalmente in Germania e altri Stati UE. Il rilascio dei Modelli A1 per i lavoratori assunti in Bulgaria e immediatamente distaccati presso aziende utilizzatrici in altri paesi comunitari è stato negato dall’ente bulgaro competente, sulla base del fatto che l’agenzia non svolgesse alcuna “attività abituale” nel Paese di origine.
Requisiti per ritenere un Distacco ‘genuino’
La Corte ha quindi chiarito che la società deve svolgere «in maniera significativa» l’attività di messa a disposizione dei lavoratori nello Stato membro in cui è stabilita. Per considerare un distacco genuino si deve far riferimento quindi al «luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale» e all’«ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento», in modo da poter escludere l’eventuale attività di mera amministrazione o gestione interna del personale.