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Mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili: esclusa l’applicazione del cumulo alle sanzioni

La Nota N°606 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 15 aprile 2021 conferma l'esclusione dell'applicazione del cumulo alle sanzioni.

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La Nota N°606 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 15 aprile 2021 conferma l’esclusione dell’applicazione del cumulo alle sanzioni.

Il 15 aprile 2021 la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito con la Nota N° 606 la questione dell’applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 della Legge 689/1981 alle sanzioni ex art. 1, c. 913, della Legge 205/2017, escludendo l’applicazione del cumulo.

Applicazione delle sanzioni

La Legge 205/2017 prevede, al comma 913 dell’art. 1, sanzioni dai 1.000 euro ai 5.000 euro per i datori di lavoro o i committenti che non corrispondono la retribuzione ai lavoratori attraverso gli strumenti tracciabili elencati al comma 910 del medesimo articolo. La condotta illecita si verifica “ogniqualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione” della norma, quindi tendenzialmente per ogni mensilità in violazione, e “prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione” – l’INL aveva già chiarito tali aspetti nelle note 5828 e 9294 del 2018.

Rimaneva sul tavolo la questione dell’applicazione del cumulo giuridico ex art. 8 della Legge 689/1981 (Legge di depenalizzazione). Il cumulo giuridico prevede, per chi sarebbe soggetto a più sanzioni amministrative, l’erogazione di una sola sanzione – la più grave tra quelle configurabili, aumentata fino al triplo. La norma in questione prevede due presupposti all’applicazione del cumulo giuridico: al comma 1, la violazione di più disposizioni o la violazione multipla della medesima disposizione con una sola azione o omissione; al comma 2, la violazione di più norme o la violazione multipla della medesima disposizione “in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie” anche con più azioni o omissioni. In particolare, si sarebbe potuto argomentare che il secondo comma fosse applicabile nel caso fosse erogata anche la c.d. maxisanzione contestata per l’impiego di lavoratori “in nero”, quindi in violazione delle norme previdenziali.

Chiarimenti dell’INL

L’INL ha chiarito che il comma 1 non è applicabile dato che, come aveva già spiegato, si verifica una distinta azione illecita per ogni mensilità non corrisposta attraverso gli strumenti tracciabili. Nemmeno il comma 2 è applicabile, dato che l’illecito si configura “a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria”, quindi anche a prescindere dall’eventuale impiego di lavoratori “in nero” e dalla conseguente erogazione della maxisanzione. È da escludersi anche l’applicazione in via analogica dell’art. 81 del Codice Penale, data la differenza essenziale tra illecito amministrativo ed illecito penale.

Conclusioni: le sanzioni si applicano in corrispondenza del numero dei mesi

Riassumendo, il datore di lavoro che viola le disposizioni sui pagamenti tracciabili non può avvalersi del cumulo giuridico e verrà sanzionato tante volte quante sono le mensilità per le quali ha corrisposto la retribuzione in modo illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati.

Lo Studio Arletti&Partners rimane a Vostra disposizioni per ulteriori chiarimenti.

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Riferimenti Normativi

Nota n. 606 del 15 Aprile 2021

Fonte

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