Il 21 dicembre 2020 รจ partita una domanda di pronuncia pregiudiziale dellโINAIL (Istituto nazionale per lโassicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e lโINPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) italiani contro la compagnia aerea irlandese Ryanair, rea di non aver sottoscritto unโassicurazione, presso i citati istituti, per i propri dipendenti assegnati allโaeroporto di Orio al Serio (Bergamo).
Il contesto normativo
Lโarticolo 14, punto 2, lett. a) del regolamento CEE 1408/71 sancisce lโapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi e ai loro familiari che si muovono allโinterno della Comunitร . Tale regolamento รจ stato poi abrogato a partire dal 1ยฐ maggio 2010 e sostituito dal Regolamento CE 883/2004, poi dal 988/2009 ed infine dal regolamento UE 465/2012.
I casi di assoggettamento a una data legislazione
Secondo il regolamento CEE 1408/071, i lavoratori dipendenti sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro: colui/colei che esercita attivitร lavorativa in uno Stato membro รจ soggetto alla legislazione di questโultimo anche se lโazienda o il datore di lavoro hanno altra sede/domicilio.
Tuttavia, qualora si tratti di personale dipendente in due o piรน Stati membri, la legislazione da tenere in considerazione รจ quella dello Stato in cui ha sede lโimpresa.
Altra eccezione รจ data dalla presenza di succursali della stessa azienda: in tal caso, la legislazione di pertinenza sarร proprio quella dello Stato allโinterno del quale ha sede la succursale.
La sentenza
A seguito di unโispezione, LโINPS ha constatato che 219 dipendenti Ryanair assegnati allโaeroporto di Bergamo non fossero coperti da alcuna assicurazione nel periodo giugno 2006 โ febbraio 2010; allo stesso modo, lโINAIL ha ritenuto che gli stessi dipendenti avrebbero dovuti essere assicurati presso lโente nel periodo 25 gennaio 2008 โ 25 gennaio 2013.
Dal canto suo, Ryanair ha presentato i certificati E101 rilasciati dallโautoritร irlandese competente, ma di questi ne sono stati contati 321 โ a fronte dei 219 dipendenti โ e tutti nรฉ classificati nรฉ numerati, dando cosรฌ spazio allโidea che vi fossero dei doppioni e che la documentazione non coprisse tutti i dipendenti coinvolti.
Poichรฉ il periodo preso in analisi ricopre diversi anni durante i quali i regolamenti hanno subรฌto abrogazioni e/o modifiche, per determinare la legislazione applicabile bisogna ricorrere tanto al regolamento nยฐ 1408/071 quanto al nยฐ 883/2004, pertanto:
ยซla normativa applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non รจ coperto da certificati E101 e che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere lโequipaggio [โฆ] di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia, รจ la legislazione di questโultimo Stato membroยป.
Dal momento che la crew-room di Orio al Serio, in cui i dipendenti sostano per 45 minuti, puรฒ essere considerata come una succursale in Italia di Ryanair, si applica la legislazione italiana per il pagamento dei contributi dei dipendenti poichรฉ, quando vi รจ una succursale di unโazienda, viene applicata la legislazione dello Stato membro in cui tale succursale ha sede.
Ne consegue che la decisione della Corte di Giustizia UE obbliga Ryanair al pagamento dei contributi INPS e INAIL ai 219 dipendenti di Orio al Serio.