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Il nuovo Accordo tra Italia e Moldavia in materia di sicurezza sociale 

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Pensioni internazionali

A partire dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo e l’Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con il precipuo scopo di coordinare le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati contraenti, al fine di garantire la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale. 

I diversi aspetti che coinvolgono le due diverse legislazioni, nonché le modalità operative di tale intesa sono state illustrate nella Circolare n.131 del 30 settembre 2025. 

Con riferimento al campo di applicazione (art. 2 dell’Accordo), vengono distinte le legislazioni dei due paesi; in particolare, con riferimento all’Italia, l’Accordo si applica: 

  • alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS. Pertanto, l’Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dagli Accordi di sicurezza sociale con Israele, Turchia e Albania (cfr. rispettivamente le circolari n. 196 del 2 dicembre 2015, n. 168 del 9 ottobre 2015 e n. 106 del 1° luglio 2025);  
  • alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). 

Mentre, per quanto riguarda la legislazione moldova, lo stesso trova applicazione per: 

  • pensione per limite d’età;  
  • pensione di disabilità causata da una malattia generale;  
  • pensione ai superstiti

Per quanto riguarda i soggetti nei cui confronti tale Accordo può trovare applicazione, a norma dell’art. 3, questi sono “le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, ai rifugiati e agli apolidi, nonché ai loro familiari e superstiti”.  

Viene inoltre chiarito, dal successivo art. 4, che salvo diversa statuizione dell’Accordo, le persone alle quali lo stesso si applica godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di tali Stati – si stabilisce, così, una parità di trattamento

Di rilevante importanza, poi, risulta essere la previsione dell’istituto della totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi, possibile, a norma degli artt. 9-11 dell’Accordo, solo nel caso in cui il diritto alla prestazione non sia perfezionato con i periodi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati.  

I successivi articoli dell’Accordo prevedono, poi, specifiche tecniche da considerare nell’applicazione delle disposizioni in esame con riferimento ai singoli casi concreti. 

Per ulteriore approfondimento si rimanda alla Circolare INPS sul tema, nonchè al servizio dello Studio A&P dedicato. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
INPS Circolare n. 131/2025 131 / 30/09/2025 Leggi di più

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  • Il periodo a partire dal quale risulta maturato il diritto alla pensione italiana;
  • Il calcolo della quota di pensione italiana, tenendo conto anche dei contributi versati all’estero.

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