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Giappone: ratificato accordo per gli ingressi vacanze-lavoro

L'Italia e il Giappone hanno ratificato un accordo sui visti vacanze-lavoro per giovani stranieri che desiderano intraprendere attività di lavoro occasionale durante le loro vacanze.

Indice dei Contenuti

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone hanno stipulato un accordo che prevede l’emissione di visti di ingresso “working-holiday” per i cittadini che desiderano svolgere brevi periodi di vacanze-lavoro nei rispettivi paesi.

L’obiettivo è rafforzare i rapporti bilaterali tra i due paesi, consentendo il reciproco scambio di esperienze e conoscenze tra cittadini italiani e giapponesi.

Accordi vacanze-lavoro

All’interno del quadro normativo italiano, infatti, l’articolo 27, comma 1, del D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) prevede alcune categorie di lavoratori che possono fare ingresso in Italia in qualsiasi momento dell’anno – cosiddetti ingressi fuori quota.

Tra gli ingressi fuori quota rientra anche l’ipotesi di ingresso per vacanze lavoro, di cui possono beneficiare i giovani stranieri che secondo accordi internazionali in essere con l’Italia, entrano nel paese per svolgere attività di ricerca oppure un lavoro occasionale.

In presenza di un accordo internazionale, ai sensi del DPR n. 394/1999, è possibile richiedere un visto di ingresso “working-holiday”, che consente al titolare di svolgere attività lavorativa in Italia per periodi massimi di sei mesi in un anno e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

Al momento, esistono accordi vacanze-lavoro con diversi paesi, tra cui Nuova Zelanda, Canada, Australia, Hong Kong, Corea del Sud e, di recente, anche Giappone.

Accordo Italia-Giappone

L’Accordo con il Giappone è stato ratificato ed è entrato in vigore con la Legge n. 136 del 17 settembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025. Tale accordo è stato elevato al rango di Trattato internazionale e, pertanto, deroga alla normativa regolamentare e consente ai cittadini giapponesi di svolgere attività lavorativa in Italia per un periodo di sei mesi, anche con lo stesso datore di lavoro.

In particolare, l’accordo raggiunto con il Giappone prevede che ciascuna parte rilasci, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell’altro paese, risiedente nel paese di origine. I richiedenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Tale visto sarà valido per un anno e permetterà di esercitare, senza permesso di lavoro, un’attività professionale, non necessariamente per lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi come attività accessoria alle vacanze.

Ciascuno dei due paesi determinerà annualmente il numero massimo di visti per vacanze-lavoro che potranno essere rilasciati.

Vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni circa le procedure di richiesta e rilascio del visto.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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