Nell’Unione europea, il distacco dei lavoratori è disciplinato dalla Direttiva 96/71/CE, dalla Direttiva 2014/67 e dalla Direttiva (UE) 2018/957. In particolare, il quadro legislativo sloveno relativo al distacco dei lavoratori comprende:
- la Legge sui rapporti di lavoro (ZDR-1);
- la Legge sulla prestazione transnazionale di servizi (ZČmIS-1), e successive modifiche;
- la Legge sull’occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri; e
- la Legge sugli stranieri.
Questo articolo fornisce una sintesi degli obblighi previsti dalla normativa slovena ed europea in materia di distacco transnazionale dei lavoratori in Slovenia.
Per una panoramica completa delle direttive europee in materia, consulta la nostra guida alle direttive UE sul distacco dei lavoratori.
Obblighi preliminari per il distacco dei lavoratori in Slovenia
Ai sensi della Direttiva 96/71/CE e del suo recepimento nazionale, i datori di lavoro con sede in un Paese dell’UE/SEE o in Svizzera possono distaccare i propri lavoratori in Slovenia nell’ambito di una prestazione di servizi, purché soddisfino le condizioni preliminari. Ogni distacco di lavoratori deve essere notificato al Servizio per l’impiego della Slovenia tramite un modulo online disponibile sul sito web dello ZRSZ, almeno un giorno prima dell’inizio del lavoro.
La notifica richiede, tra gli altri, i seguenti dati:
- Il numero di lavoratori distaccati;
- Il tipo di servizio;
- Il luogo di lavoro e la durata delle attività;
- I recapiti della persona autorizzata dal datore di lavoro a fungere da referente per le autorità di vigilanza.
A seguito della notifica, lo ZRSZ rilascia un certificato di registrazione.
Il recepimento nazionale della Direttiva 2018/957 in Slovenia
La legge del 2021 che modifica la Legge sulla prestazione transnazionale di servizi (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 119/2021 – ZČmIS-A) ha recepito la Direttiva 2018/957 nella legislazione slovena.
Ai sensi della normativa applicabile, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro obbligatorie stabilite dalla legge slovena e dai contratti collettivi di settore applicabili. Sono comprese le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela speciale dei lavoratori.
Tuttavia, tali disposizioni si applicano soltanto se sono più favorevoli al lavoratore straniero.
Condizioni di lavoro e retributive applicabili durante il distacco in Slovenia
Ai sensi delle disposizioni nazionali, i datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Slovenia devono rispettare le condizioni di impiego obbligatorie applicabili in Slovenia. Tali condizioni comprendono, tra l’altro, l’orario di lavoro, la sicurezza, la salute e l’igiene sul luogo di lavoro, la retribuzione, le indennità, i rimborsi spese, la retribuzione durante le ferie e l’indennità annuale per le ferie.
Per quanto riguarda il salario minimo, in Slovenia viene adeguato una volta all’anno, con effetto dal 1° gennaio.
Dal 1° gennaio 2026, il salario minimo in Slovenia è pari a 1.481,88 € lordi al mese per il lavoro a tempo pieno.
I lavoratori distaccati hanno diritto a ricevere almeno tale retribuzione, salvo che il contratto collettivo applicabile preveda un salario minimo più elevato.
Sicurezza sociale in Slovenia
Quando viene distaccato in Slovenia da un datore di lavoro con sede in un Paese dell’UE/SEE o in Svizzera, il lavoratore svolge temporaneamente la propria attività in Slovenia, ma continua a essere impiegato in un altro Paese. Grazie alle norme dell’UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i lavoratori distaccati all’estero possono rimanere assicurati nel Paese di invio, purché siano soddisfatte le condizioni previste.
Infatti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004, l’impresa distaccante deve richiedere all’istituzione previdenziale competente il rilascio del Modello A1 per ciascun lavoratore distaccato. Questo documento indica in quale Paese il titolare versa i contributi previdenziali. Pertanto, i lavoratori distaccati rimangono soggetti alla legislazione di sicurezza sociale del Paese in cui sono impiegati. Il certificato può coprire un periodo massimo di 24 mesi.
A&P può offrirti assistenza completa nella richiesta del Modello A1 o del Modello A1 multistato.
Disponibilità dei documenti durante il distacco dei lavoratori in Slovenia
I datori di lavoro devono mantenere la documentazione richiesta per il distacco a disposizione delle autorità ispettive per 24 mesi dopo la conclusione del distacco. Le traduzioni in sloveno dei documenti relativi al rapporto di lavoro devono essere fornite su richiesta dell’autorità di vigilanza. Occorre inoltre considerare che i documenti richiesti devono essere disponibili presso il luogo di svolgimento del lavoro durante il periodo di distacco in Slovenia.
Tra i principali documenti richiesti durante le ispezioni figurano il certificato di registrazione del distacco, il contratto di prestazione di servizi o il documento equivalente relativo al distacco infragruppo, i contratti di lavoro, le buste paga, le prove del pagamento delle retribuzioni, un prospetto delle ore lavorate e i certificati A1 in corso di validità.
Sanzioni per inadempimento previste dalla legislazione slovena
Qualsiasi violazione delle disposizioni applicabili ai lavoratori distaccati in Slovenia può comportare sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi. Ai sensi della Legge sui rapporti di lavoro, l’autorità competente può irrogare una sanzione massima di 20.000 € per determinate violazioni, compresa la mancata garanzia dei diritti dei lavoratori distaccati.
Analogamente, la mancata notifica dei lavoratori distaccati in Slovenia può comportare una sanzione da 2.000 € a 20.000 € ai sensi dell’articolo 29 della legge ZČmIS-1. La prestazione di servizi senza soddisfare le condizioni previste dalla legge può comportare sanzioni da 6.000 € a 60.000 €.