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Rimborso IVA non residenti extra UE: Svizzera, UK, Norvegia, Israele  

Il Regno Unito, la Svizzera, Israele e la Norvegia sono gli unici Paesi extra-UE che prevedono accordi di reciprocità con l’Italia, consentendo il recupero IVA senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale.

Indice dei Contenuti

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La regola generale quando si parla di recupero IVA nei confronti di soggetti residenti in Stati extra UE che hanno posto in essere operazioni rilevanti in Italia è che la procedura si attiva esclusivamente mediante il rappresentante fiscale italiano e segue le regole previste per i residenti in Italia ai sensi dell’art. 38-bis dpr 633/1972.   

Esiste, però, un’importante eccezione a questo principio generale. Il rimborso diretto, ovvero attivato direttamente dai soggetti passivi IVA non residenti senza la mediazione di un rappresentante fiscale, è riconosciuto nel caso in cui sussista una reciprocità con lo Stato extra UE.   

La fonte di questa reciprocità si rinviene normalmente negli accordi di reciprocità, cioè trattati o convenzioni internazionali in base ai quali un’impresa residente in uno dei due Paesi può ottenere il recupero IVA pagata nell’altro solo se le imprese di quest’ultimo godono della stessa possibilità nel Paese di residenza del richiedente.  

Ad oggi, in materia di rimborso IVA non residenti extra UE, esiste una condizione di reciprocità con quattro paesi: Svizzera, Israele, Norvegia e Regno Unito.   

Rimborso IVA: Svizzera  

L’Italia e la Svizzera, attraverso lo Scambio di Note Verbali del 1997, riconoscono una condizione di reciprocità in materia di recupero IVA degli operatori economici. E’ stato stabilito quanto segue:  

 “In seguito alle diverse discussioni fra le autorità competenti la Svizzera e l’Italia si dichiarano d’accordo su quanto segue:   

1. La Svizzera dichiara nei confronti dell’Italia di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia l’imposta sul valore aggiunto da loro pagata nella Svizzera a condizione che l’Italia, a sua volta, garantisca agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell’imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Italia.   

2. L’Italia dichiara nei confronti della Svizzera di garantire la piena reciprocità e di rimborsare agli operatori economici residenti e domiciliati in Svizzera l’imposta sul valore aggiunto da loro pagata in Italia a condizione che la Svizzera, a sua volta, garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati in Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell’imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Svizzera.”  

È stata in questo modo riconosciuta la procedura di rimborso diretto nei confronti dei residenti in Svizzera dell’IVA pagata in Italia. Questi soggetti, quindi, non hanno più bisogno della nomina di un rappresentante fiscale italiano per richiedere il rimborso IVA.  

Rimborso IVA: Israele  

Nessuna convenzione bilaterale in materia di reciprocità esiste ad oggi fra l’Italia e lo Stato d’Israele.   

Tuttavia, la reciprocità in materia di rimborsi IVA è stata raggiunta tramite Nota verbale del 25 novembre 2008. Con questa, l’Ambasciata italiana ha riconosciuto il recupero dell’IVA assolta dagli operatori israeliani per i servizi resi in Italia, con decorrenza retroattiva al 1° marzo 2005.   

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il rapporto di reciprocità tra i due paesi con la Risposta all’interpello n. 248/2022. In tale occasione ha escluso che la nomina di un rappresentante fiscale costituisse una causa ostativa alla facoltà di chiedere il rimborso da parte del soggetto estero, chiarendo parimenti le condizioni per il rimborso di cui all’art. 38-ter del decreto IVA:  

  • assenza di operazioni attive in Italia (inteso quali fatture attive), ad eccezione di quelle reverse charge (che sono a carico del committente italiano);  
  • inerenza delle operazioni per le quali si richiede il rimborso con l’attività del soggetto passivo extra-UE;  
  • detraibilità dell’IVA chiesta a rimborso;  
  • reciprocità di trattamento nello stato di appartenenza del soggetto passivo.  

Rimborso IVA: Regno Unito  

Con la risoluzione n. 7/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito e operanti in Italia, di procedere all’identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter D.P.R. 633/1972, senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale.   

A seguito della Brexit, tuttavia, rimaneva da chiarire il rapporto di reciprocità tra Italia e UK in materia di recupero IVA.  

A seguito dello scambio di note diplomatiche tra le Ambasciate dei due paesi è ora confermata l’applicazione dell’articolo 38-ter del DPR 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Conseguentemente:  

  • i soggetti stabiliti in Italia possono presentare istanza di rimborso Iva al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;  
  • i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono richiedere il rimborso dell’Iva al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter.  

A livello nazionale, nella Risposta all’Interpello n. 359/2021, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che “la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso come individuate dall’articolo 38-bis.2 del decreto IVA”.  

Accordo di reciprocità Italia-UK sul recupero IVA 

Questa disciplina è stata ulteriormente integrata nel febbraio 2024 con la stipula dell’Accordo di Reciprocità Italia-UK entrato in vigore il 7 febbraio 2024, seppur con efficacia retroattiva al 2021.   

L’Accordo richiama espressamente, disponendone la piena ed integrale applicazione, le seguenti disposizioni normative:  

  1. Per la parte italiana, gli artt. 38-bis.2 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità) e 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità) DPR 633/1972;  
  1. Per la parte Britannica, il VAT Act 1994, Section 39 Value Added Tax Act 1994 nonchè le VAT Regulations 1995, part XXI (SI 1995/2518), §§185-8  

Di tale accordo è stato dato contezza dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 22/2024, in cui l’Agenzia si è limitata a riaffermare quanto ivi sancito, ed in particolare che “…relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA e pertanto:   

  • i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;    
  • i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.   

L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.”  

Rimborso IVA: Norvegia  

La Norvegia e l’Italia hanno raggiunto la reciprocità in materia di rimborsi IVA tramite lo scambio di note diplomatica del 17 maggio – 13 giugno 2000.  

Grazie a tale Accordo i soggetti norvegesi possono accedere alla procedura di rimborso ex art. 38-bis, senza la nomina di un rappresentante fiscale in Italia. Questa possibilità è stata successivamente ribadita dall’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 248 del 2022.  

La Norvegia, assieme al Regno Unito, è l’unico Paese extra UE a riconoscere la possibilità di identificarsi direttamente in Italia per concludere operazioni territorialmente rilevanti. Per un approfondimento sul tema, si invita a consultare il nostro articolo sull’identificazione diretta.  

Modalità recupero IVA per la Norvegia 

Le modalità di presentazione di tali rimborsi, stabilite con Provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2010, n. 64109, sono comuni per tutti i soggetti passivi che siano residenti in Stati extra UE con cui sussistano accordi di reciprocità.  

In particolare, il Provvedimento ha approvato il modello Iva 79 da utilizzare per richiedere i rimborsi dell’IVA assolta in Italia in relazione ad acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.   

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano DPR 633/1972 633 38-bis.2 26/10/1972 Leggi di più
Governo italiano DPR 633/1972 633 38-ter 26/10/1972 Leggi di più
Ambasciata d'Italia a Berna Nota Verbale 1997 Italia-Svizzera / / 18/07/1997 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 248/2022 248 / 09/05/2022 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 7/E/2021 7/E / 01/02/2021 Leggi di più
Ambasciata d'Italia a Londra Nota Verbale 2024 Italia-Regno Unito 798 / 31/01/2024 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 359/2021 359 / 20/05/2021 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 22/2024 22 / 02/05/2024 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Provv. n. 64109/2010 64109 / 29/04/2010 Leggi di più

Rimborso IVA sostenuta per trasferte all’estero

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