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Ritenuta a titolo di imposta e soggetti non residenti

La sentenza 8/09/2023 N. 26204/5 - CORTE DI CASSAZIONE ritiene la disciplina relativa alla ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti a un soggetto non residente, prevista dall'articolo 26, co. 5, del D.p.r. n. 600/1973, conforme al diritto dell’Unione Europea.

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Non verrebbero meno le libertà fondamentali della prestazione di servizi e della circolazione dei capitali, previste dagli articoli 43 e 56 del Trattato CE. Questa è la conclusione della sentenza 8/09/2023 N. 26204/5 – CORTE DI CASSAZIONE. Essa ritiene quindi la disciplina relativa alla ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi distribuiti a un soggetto non residente, prevista dall’articolo 26, co. 5, del D.p.r. n. 600/1973, conforme al diritto dell’Unione Europea.

I motivi dell’appello

La Direzione centrale Accertamento nel 2008 contesta alla società Milano assicurazioni Spa di aver omesso ritenute alla fonte su titoli distribuiti a soggetti residenti, eludendo così l’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 5.

La società decide di fare ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglie l’istanza, liberando di fatto la società con le due sentenze n. 110/36/2012 e n. 111/36/2012, depositate il 17 aprile 2012.

La Direzione impugna tale decisione e si rivolge alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 2839/15/2014, pronunciata il 7 aprile 2014 e depositata in segreteria il 27 maggio 2014, accoglie, confermando la legittimità di accertamento ai danni della società Milano assicurazioni Spa.

La UnipolSAI Spa, in quanto incorporante della Milano assicurazioni Spa fa ricorso in cassazione sottoponendo all’attenzione della corte 8 motivi diversi sull’infondatezza del provvedimento fra cui la violazione e la falsa applicazione di diversi articoli del D.P.R n 600 del 1973 e degli artt. 43 e 56 del Trattato sulla Comunità Europea e in particolare, sostenendo che:

“l’applicazione della ritenuta sugli interessi a carico dei sostituti d’imposta residenti in Italia e corrisposti a società commerciali residente in un altro Stato membro violerebbe la libertà di prestazione dei servizi e di circolazione, sancita dalle norme comunitarie, in quando idonea a dissuadere i primi dal richiedere la concessione di finanziamenti alle seconde, non essendo previsto analogo obbligo a carico dei sostituti d’imposta sugli interessi corrisposti a società commerciali residenti in Italia”.

La Corte di Cassazione sulla ritenuta a titolo di imposta

La Corte, ritenendo infondati i punti posti da UnipolSAI Spa, si sofferma sull’art. 26, comma 5, D.P.R n 600 del 1973, che prevede l’applicazione di una ritenuta di pari importo (a titolo di acconto per i residenti, o a titolo di imposta per i non residenti) sugli interessi corrisposti ai soggetti residenti come ai non residenti, in conformità ai principi Europei di libera circolazione delle prestazioni di servizi e di capitali.

La sentenza

Gli interessi corrisposti sono parte del reddito prodotto d’impresa. Tale circostanza non può essere incompatibile con la normativa UE. È ammessa la corresponsione degli interessi a titolo di acconto. Il metodo di prelievo fiscale mediante ritenuta è una particolare modalità di riscossione dello stesso tributo. La ritenuta può essere diretta o a titolo d’imposta senza mutare la natura del prelievo. Tale modalità costituisce un regime sostitutivo di quello ordinari ed è giustificata dalla necessità di assicurare il gettito dell’imposta. Tale necessità deriva dalla difficoltà di ottenere dichiarazioni e pagamenti da un soggetto non residente. La ritenuta non rappresenta né un beneficio né un regime agevolativo  (vedi Cassazione, sentenza 27 gennaio 2001, n. 1185.)

 

Quadro normativo

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