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Applicazione del Regime Impatriati a seguito di distacco all’estero

L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di fruizione del regime per lavoratori rimpatriati anche a seguito di distacco all’estero.
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Indice dei Contenuti

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 85 del 17 febbraio 2022, conferma la possibilità di fruizione del regime per lavoratori rimpatriati anche a seguito di distacco all’estero, a condizione che l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro per il quale l’impatriato assume un ruolo aziendale diverso da quello originario.

Benefici riconosciuti per “nuova attività lavorativa”

L’Agenzia ha ricordato che, per quanto attiene ai contribuenti che rientrano a seguito di un distacco all’estero, il beneficio in esame non può essere riconosciuto in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Nell’ipotesi in cui, invece, il lavoratore impatriato svolga una “nuova” attività lavorativa in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

Benefici non applicabili in caso di “continuità” con lavoro precedente

L’Agenzia precisa, inoltre, che l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto di lavoro, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta prima dell’espatrio. Ciò accade quanto i termini e le condizioni contrattuali rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro come, ad esempio:

  • Riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
  • Riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
  • Assenza del periodo di prova;
  • Clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
  • Clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccatario sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.

Il caso trattato dall’Agenzia

Nel caso di specie, l’Agenzia ha fornito risposta positiva al quesito di un dirigente d’azienda rientrato in Italia dopo un periodo di distacco all’estero presso una società estera del gruppo, con l’assunzione di un nuovo contratto di lavoro con la società italiana distaccante. Il lavoratore aveva svolto la sua attività lavorativa presso la società italiana dal 1998 al 2017, ricoprendo vari ruoli dirigenziali.

Nel 2015 viene distaccato all’estero presso una società estera del medesimo gruppo, venendo successivamente assunto nel 2017 dalla distaccataria e assumendo la residenza estera con conseguente iscrizione all’AIRE. Nel 2021 viene nuovamente assunto dalla società italiana inizialmente distaccante, la quale gli ha proposto un nuovo contratto di lavoro previo periodo di prova e senza riconoscimento di anzianità per l’incarico svolto in passato.

Il rientro in Italia del lavoratore non è dunque conseguente alla conclusione di un periodo di distacco all’estero, avendo stipulato un contratto di lavoro di diritto locale con la società estera del gruppo.

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