Il 21 dicembre 2020 è partita una domanda di pronuncia pregiudiziale dell’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e l’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) italiani contro la compagnia aerea irlandese Ryanair, rea di non aver sottoscritto un’assicurazione, presso i citati istituti, per i propri dipendenti assegnati all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo).
Il contesto normativo
L’articolo 14, punto 2, lett. a) del regolamento CEE 1408/71 sancisce l’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi e ai loro familiari che si muovono all’interno della Comunità. Tale regolamento è stato poi abrogato a partire dal 1° maggio 2010 e sostituito dal Regolamento CE 883/2004, poi dal 988/2009 ed infine dal regolamento UE 465/2012.
I casi di assoggettamento a una data legislazione
Secondo il regolamento CEE 1408/071, i lavoratori dipendenti sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro: colui/colei che esercita attività lavorativa in uno Stato membro è soggetto alla legislazione di quest’ultimo anche se l’azienda o il datore di lavoro hanno altra sede/domicilio.
Tuttavia, qualora si tratti di personale dipendente in due o più Stati membri, la legislazione da tenere in considerazione è quella dello Stato in cui ha sede l’impresa.
Altra eccezione è data dalla presenza di succursali della stessa azienda: in tal caso, la legislazione di pertinenza sarà proprio quella dello Stato all’interno del quale ha sede la succursale.
La sentenza
A seguito di un’ispezione, L’INPS ha constatato che 219 dipendenti Ryanair assegnati all’aeroporto di Bergamo non fossero coperti da alcuna assicurazione nel periodo giugno 2006 – febbraio 2010; allo stesso modo, l’INAIL ha ritenuto che gli stessi dipendenti avrebbero dovuti essere assicurati presso l’ente nel periodo 25 gennaio 2008 – 25 gennaio 2013.
Dal canto suo, Ryanair ha presentato i certificati E101 rilasciati dall’autorità irlandese competente, ma di questi ne sono stati contati 321 – a fronte dei 219 dipendenti – e tutti né classificati né numerati, dando così spazio all’idea che vi fossero dei doppioni e che la documentazione non coprisse tutti i dipendenti coinvolti.
Poiché il periodo preso in analisi ricopre diversi anni durante i quali i regolamenti hanno subìto abrogazioni e/o modifiche, per determinare la legislazione applicabile bisogna ricorrere tanto al regolamento n° 1408/071 quanto al n° 883/2004, pertanto:
«la normativa applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101 e che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l’equipaggio […] di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia, è la legislazione di quest’ultimo Stato membro».
Dal momento che la crew-room di Orio al Serio, in cui i dipendenti sostano per 45 minuti, può essere considerata come una succursale in Italia di Ryanair, si applica la legislazione italiana per il pagamento dei contributi dei dipendenti poiché, quando vi è una succursale di un’azienda, viene applicata la legislazione dello Stato membro in cui tale succursale ha sede.
Ne consegue che la decisione della Corte di Giustizia UE obbliga Ryanair al pagamento dei contributi INPS e INAIL ai 219 dipendenti di Orio al Serio.