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Distacco Dipendenti Edilizia: ultimi aggiornamenti dell’ELA

Pubblicato opuscolo dell'ELA che regolamenta il distacco dei lavoratori nel settore edile.

Indice dei Contenuti

Consulenza per il Distacco dei Lavoratori

Il distacco dei lavoratori in Europa

Come definisce l’art. 2 della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, il lavoratore distaccato è colui che:

“per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato Membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente”.

Durante il corso degli anni, le fonti primarie e secondarie del diritto dell’UE hanno fornito le istruzioni adeguate a ottemperare i diversi obblighi in materia di distacco dei lavoratori in Europa, tramite l’adozione di regolamenti e direttive ai quali tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, i Paesi SEE e la Svizzera si sono allineati.

Gli ultimi aggiornamenti di ELA

Il 31 luglio 2023, l’Autorità Europea del Lavoro (ELA) ha pubblicato il suo nuovo opuscolo informativo per i lavoratori distaccati nel settore edile, fornendo così informazioni aggiuntive sui loro diritti in questo settore specifico e sulle azioni da intraprendere prima e durante il distacco.

Sorge pertanto spontaneo sottolineare che una delle prime novità poste in rilievo da questa pubblicazione riguarda il fatto che, oltre al distacco di lavoratori nell’industria metalmeccanica, è ora possibile regolamentare il distacco di lavoratori nell’edilizia.

Tra le novità pubblicate, quelle più degne di nota riguardano:

  • La copertura del lavoratore dal sistema di protezione sociale nel suo Stato Membro di origine grazie all’ottenimento del “Documento Portatile A1” (DP A1);
  • L’obbligo, per il lavoratore distaccato, di registrazione della propria residenza nello Stato membro ospitante se la durata del distacco supera tre mesi;
  • La non obbligatorietà di riconoscimento di qualifiche professionali già ottenute, salvo per alcune competenze professionali particolari che necessitano di questo step ulteriore, tra cui capacità ad azionare gru, ascensori speciali o perforatrici;
  • La continuità della validità dell’assicurazione stipulata nello Stato membro di origine e la conseguente non necessarietà di registrazione presso le autorità di previdenza sociale dello Stato ospitante.

Viene specificato, inoltre, che, contrariamente ai cittadini facenti parte dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera, i cittadini extra-europei, prima di essere distaccati, devono essere in possesso di permesso di lavoro rilasciato dallo Stato nel quale sono abitualmente assunti.

Si ricorda infine che, qualora insorgessero problemi durante il distacco, il lavoratore può procedere con la risoluzione tramite le seguenti modalità:

  • tentare di risolvere con il datore di lavoro dello Stato Membro distaccante e il relativo contraente nello Stato Membro ospitante, oppure
  • contattare l’ispettorato del lavoro dello Stato Membro ospitante o di origine presentando un reclamo.

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